LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 53 - Norme in materia di artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 29 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45, comma 2 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'art. 117, comma 4 della Costituzione, tutela, sviluppa e valorizza l'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche.

2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive), favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, comprese quelle dell'artigianato artistico e tradizionale, nonche' la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione di secondo livello, compreso lo sviluppo degli strumenti della bilateralita'.

3. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione e ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), attua forme di concertazione con gli enti locali, le organizzazioni delle imprese e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello regionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'impresa artigiana come definita dal capo II.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:

  1. attivita' agricole, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attivita' artigiana;

  2. attivita' di prestazione di servizi commerciali, attivita' di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e commerciali, come definite dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attivita' artigiana;

  3. attivita' artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;

  4. attivita' di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attivita' secondaria, senza l'impiego di mano d'opera.

    Art. 3.

    Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 1. Sono svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) le funzioni relative:

  5. alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato albo artigiani, secondo le modalita' previste al capo IV della presente legge;

  6. al rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo artigiani;

  7. all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni richiamate agli articoli 17 e 24 e al conseguente introito dei proventi;

  8. all'attribuzione della qualifica di maestro artigiano di cui all'art. 22;

  9. alla compilazione, aggiornamento e trasmissione agli enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali degli elenchi delle iscrizioni all'albo artigiani, contenenti le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dagli stessi ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari).

    Art. 4.

    Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI) 1. Allo scopo di favorire le iniziative finalizzate alla promozione, all'innovazione e allo sviluppo e per garantire alle imprese il piu' agevole rapporto con la pubblica amministrazione, la Regione accredita, con le modalita' di cui al comma 2, i centri per lo sviluppo imprenditoriale, denominati di seguito CSI.

    2. Ai fini dell'accreditamento regionale i CSI, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  10. disponibilita' di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;

  11. presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attivita' a favore delle imprese richiedenti le prestazioni a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.

    3. Con regolamento regionale di cui all'art. 26 sono definiti in particolare:

  12. le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento;

  13. le tipologie dei servizi erogabili;

  14. le verifiche sulle attivita' prestate ai fini dell'accreditamento.

    Art. 5.

    Imprenditore artigiano 1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita' di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

    2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione e che implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme statali o regionali.

    3. L'imprenditore artigiano puo' essere titolare di una sola impresa artigiana.

    4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche norme statali o regionali che disciplinano le singole attivita'.

    Art. 6.

    Requisiti dell'impresa artigiana 1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti:

  15. lo scopo prevalente e' lo svolgimento di attivita' di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati, e attivita' di prestazione di servizi;

  16. l'impresa e' organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinita' fissati all'art. 230-bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;

  17. l'impresa rispetta i limiti dimensionali fissati all'art. 9.

    Art. 7.

    Esercizio dell'impresa artigiana 1. L'impresa artigiana puo' essere esercitata in forma individuale.

    2. L'impresa puo' essere esercitata, altresi', in forma collettiva attraverso societa', anche cooperative, escluse le societa' per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che:

  18. nelle societa' in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;

  19. nelle societa' in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e non sia unico socio di una societa' a responsabilita' limitata o socio accomandatario di un'altra societa' in accomandita semplice;

  20. nelle societa' a responsabilita' limitata uni personale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e non sia unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio accomandatario di una societa' in accomandita semplice;

  21. nelle societa' a responsabilita' limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societa';

  22. nelle societa' cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

    3. Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non e' iscritta all'albo artigiani; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell'albo artigiani.

    4. Ai fini assicurativi e previdenziali l'impresa artigiana ha titolo all'iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella legge n. 463/1959.

    Art. 8.

    Consorzi e societa' consortili 1. 1 consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, con l'indicazione delle relative imprese consorziate.

    2. I consorzi e le societa' consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonche' enti pubblici, bancari ed enti...

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