LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22 - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte prima - n. 216 del 19 dicembre 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale 1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

  1. cap. 03905 'Spese per l'automazione dei servizi regionali (legge regionale, n. 30 abrogata e art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)' afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo - Esercizio 2009: euro 2.300.000,00;

  2. cap. 03909 'Impianto di un sistema informativo regionale comunicazione pubblica (art. 17, legge regionale 26 luglio 1988, n.

    30 abrogata e art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)' afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale - Esercizio 2009: euro 70.000,00;

  3. cap. 03910 'Sviluppo del sistema informativo regionale (art.

    17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)' afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale - Esercizio 2009: euro 6.100.000,00;

  4. cap. 03937 'Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)' afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale Esercizio 2009: euro 20.000.000,00.

    Art. 2.

    Sistema informativo agricolo regionale 1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34) e' disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di euro 1.500.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

    Art. 3.

    Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali 1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da parte degli enti locali, a norma dell'art. 14-bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), e' disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari a euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 3201 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 Riordino territoriale.

    Art. 4.

    Contributo alla fondazione Scuola di Pace di Monte Sole 1. Per la promozione e lo svolgimento di iniziative di ricerca ed informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, volte ad affrontare il tema della gestione non violenta e costruttiva dei conflitti in atto e della lotta ad ogni forma di xenofobia e razzismo, ai sensi della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione Scuola di Pace di Monte Sole), la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere per l'esercizio 2009 un contributo di euro 100.000,00 alla fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, a valere sul Capitolo 2659, nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributo ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

    Art. 5.

    Contributo al comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi 1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere per l'esercizio 2009 un contributo di euro 90.000,00 al comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la provincia di Bologna ed i comuni di Bologna,

    Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

    Art. 6.

    Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere.

    1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di euro 50.000,00.

    2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalita' per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

    3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta per l'esercizio finanziario 2009 un'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 a valere sul capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 Interventi di solidarieta'.

    Art. 7.

    Cartografia regionale 1. Per le finalita' di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n.

    24 (formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

  5. cap. 03840 'Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (legge regionale 19 aprile 1975, n. 24)' afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale - Esercizio 2009: euro 300.000,00;

  6. cap. 03850 'Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi geonaturali (legge regionale 19 aprile 1975, n. 24)', afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale:

    geologia e pedologia - Esercizio 2009: euro 500.000,00;

  7. cap. 03854 'Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi geonaturali (legge regionale 19 aprile 1975, n. 24)', afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia - Esercizio 2009: euro 250.000,00.

    Art. 8.

    Interventi per la forestazione 1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale e' disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B.

    1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:

  8. cap. 14070 'Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6)' - Esercizio 2009: euro 1.000.000,00.

    Art. 9.

    Interventi nel settore delle bonifiche 1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

  9. cap. 16400 'Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, legge 25 maggio 1970, n.

    364; articoli 66 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lettera e), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)' afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione - Esercizio 2009: euro 2.000.000,00;

  10. cap. 16352 'Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lettera d), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)' afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica - Esercizio 2009: euro 1.835.000,00.

    Art. 10.

    Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale Interventi per la promozione e commercializzazione turistica Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sotto indicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:

  11. cap. 25558 'Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lettera a), legge regionale 4 marzo 1998, n. 7)' - Esercizio 2009:

    + euro 1.401.477,50 - Esercizio 2010: euro 8.500.000,00;

  12. cap. 25564 'Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promo commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lettera b) e c), legge regionale 4 marzo...

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