LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 34 - Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficolta'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 dell'8 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi e finalita' 1. La Regione riconosce l'importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.

  1. La Regione, in attuazione del disposto del comma 1, promuove interventi in favore dei genitori separati, finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa degli stessi.

  2. In particolare, i benefici di cui alla presente legge hanno la finalita' di garantire a padri e madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficolta' economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge, le condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriale.

    Art. 2.

    Azioni regionali 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione, in particolare, svolge le seguenti azioni:

    1. promuove protocolli di intesa tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operante in tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;

    2. promuove interventi di tutela e di solidarieta' in favore dei genitori separati in situazione di difficolta', attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'art. 3.

    Art. 3.

    Centri di Assistenza e Mediazione Familiare 1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), promuove e sostiene la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio per raggiungere un accordo sulle modalita' di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n.

    54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).

  3. I Centri di cui al comma 1 sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla legge regionale n.

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