LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 13 - Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47 del 22 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' ed oggetto 1. La regione Umbria, in armonia con i principi costituzionali e statutari, riconosce nella sicurezza un bene comune essenziale allo sviluppo durevole e ad un ordinato svolgimento della convivenza civile.

  1. La regione, ai fini di cui al comma 1, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali:

    1. favorisce e sostiene l'integrazione di politiche sociali e territoriali, di competenza della regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalita' di competenza dello Stato;

    2. concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale attraverso interventi nei settori della sicurezza, dei servizi sociali, dell'educazione alla legalita', del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana e dell'edilizia residenziale pubblica.

      Art. 2.

      Politiche e compiti regionali 1. La regione, per il perseguimento delle finalita' indicate all'art. 1:

    3. promuove accordi ed intese con lo Stato e con i soggetti delle autonomie locali, al fine di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sulla diffusione dei fenomeni di illegalita' e criminalita' e sulla loro incidenza sulla vita sociale e produttiva e per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale, o sostenere iniziative di livello territoriale piu' limitato;

    4. sostiene la progettazione degli enti locali, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati, finalizzata a migliorare le condizioni di sicurezza;

    5. promuove la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata alla paura e all'insicurezza attraverso la creazione di un'azione sinergica tra istituzioni pubbliche, associazioni di cittadini, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio;

    6. favorisce la partecipazione delle associazioni rappresentative di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorita' d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana;

    7. promuove, nelle scuole dell'obbligo, la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza e al rispetto delle diversita', alla lotta contro la criminalita' organizzata.

      Art. 3.

      Patti integrati di sicurezza urbana 1. Il Patto integrato di sicurezza urbana e' lo strumento privilegiato attraverso il quale, ferme restando le competenze di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche sociali, le azioni di natura preventiva, le pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti e per tutti gli interventi tesi a migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.

  2. Il Patto integrato di sicurezza urbana puo' riguardare tutta la regione, un comune singolo o un insieme di comuni.

  3. Il Patto integrato di sicurezza urbana prevede:

    1. l'analisi dei problemi di sicurezza presenti sul territorio, attraverso la mappatura delle zone a maggior rischio;

    2. il programma delle azioni di natura preventiva da realizzare e gli interventi da attuare;

    3. il coordinamento con le politiche regionali e quelle degli altri soggetti istituzionali coinvolti in materia di contrasto e riduzione delle cause di disagio sociale, integrazione culturale, riqualificazione urbana, protezione civile, sicurezza stradale, formazione, sicurezza ambientale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.

      Art. 4.

      Tipologia degli interventi 1. La regione, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunita' locali che riguardano in particolare:

    4. il rafforzamento delle azioni di inclusione e prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attivita' criminose;

    5. la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalita' diffusa ed al recupero all'uso collettivo degli spazi pubblici ad elevato livello di degrado;

    6. la vigilanza sul territorio, anche attraverso la valorizzazione di formule operative basate sull'esperienza del vigile di quartiere quale strategia di controllo del territorio caratterizzata dalla vicinanza ai cittadini e ai loro bisogni di sicurezza;

    7. l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, il miglioramento dell'efficienza delle sale operative della polizia locale e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia e con altri...

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