LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 20 - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 18 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 'Nuove norme per gli interventi in agricoltura' 1. La lettera c) del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n.

12 dicembre 2003, n. 40, come sostituita dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, e' cosi' sostituita:

'c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1698/2005; '.

Art. 2.

Modifiche dell'art. 17 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n.

40 'Nuove norme per gli interventi in agricoltura' 1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, e' cosi' sostituito:

'2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all'ammodernamento e all'innovazione tecnologica delle strutture e delle dotazioni:

per la produzione primaria;

per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali mediante:

  1. ammodernamento strutturale;

  2. ammodernamento tecnologico;

  3. ammodernamento organizzativo-strategico.'.

    1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, e' cosi' sostituito:

    '3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

  4. gli investimenti che abbiano come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o limitazioni stabilite dalle organizzazioni comuni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

  5. gli aiuti limitati a specifici prodotti agricoli;

  6. i drenaggi, gli impianti e le opere per l'irrigazione che non permettano di ridurre di almeno il venticinque per cento il precedente consumo d'acqua;

  7. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;

  8. le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;

  9. i semplici investimenti di sostituzione;

  10. gli impianti e le attrezzature usate.'.

    1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, da ultimo abrogato dal comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 25 luglio 2008, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

    '3-ter. Gli aiuti di cui alcomma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

    3-quater. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.'.

    Art. 3.

    Modifica dell'art. 17-bis della legge...

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