DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2008, n. 284 - Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2008) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 'Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica' - individua quali interventi di edilizia convenzionata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalita' dei cittadini, posti in essere da ATER, cooperative edilizie e imprese, con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonche' di enti pubblici, regolati da apposite convenzioni con i Comuni;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres, con il quale e' stato emanato il 'Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata';

Visto il proprio decreto 28 giugno 2004, n. 0217/Pres., con il quale e' stata approvata la modifica dell'art. 9, comma 2, lettera

h), del regolamento sopra citato;

Visto il proprio decreto 28 settembre 2006, n. 0291/Pres., con il quale sono state approvate altre modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 038/Pres., con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004;

Atteso che l'art. 9, commi da 30 a 32, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010, ha introdotto, con riferimento al sostegno all'acquisizione della prima casa in proprieta', norme piu' favorevoli per i titolari delle domande di agevolazione sia relativamente alle pratiche con rapporto contributivo in corso, sia relativamente alle domande che saranno presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di assestamento medesima;

Visto in particolare il comma 35 del citato art. 9 della legge regionale n. 9/2008, che dispone il recepimento in sede regolamentare, tra l'altro, delle disposizioni di cui al citato comma 32 anche per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

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