LEGGE REGIONALE 20 novembre 2008, n. 13 - Modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attivita' produttive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 29/2005

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale n. 16 gennaio 2002, n. 2 'Disciplina organica del turismo'), le parole ', salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione' sono soppresse.

    Art. 2.

    Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 29/2005

  2. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 29/2005 la parola 'regionale' e' sostituita dalla seguente: 'comunale'.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 29/2005

  3. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 29/2005 e' sostituito dal seguente:

    '2. Nella denuncia di inizio attivita' devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'art. 5, il settore merceologico e l'ubicazione dell'impresa.'.

  4. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 29/2005 e' inserito il seguente:

    '2-bis. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica e' soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.'.

    Art. 4.

    Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 29/2005

  5. L'art. 29 della legge regionale n. 29/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 29 (Giornate di chiusura degli esercizi). - 1. Ogni operatore commerciale puo' effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.

  6. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

  7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura di cui al comma 2:

    1. nelle domeniche e festivita' del mese di dicembre;

    2. fino a un massimo di venticinque giornate domenicali e festive, ulteriori a quelle del mese di dicembre, previa comunicazione al Comune dell'elenco delle giornate di apertura prescelte.

  8. Gli esercenti rendono noto al pubblico e alla clientela l'elenco di cui al comma 3, lettera b), mediante prospetto informativo esposto all'interno e comunque leggibile dall'esterno dei locali.

  9. Ogni modifica delle giornate di apertura prescelte e, comunque, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, lettera b), e' comunicata al Comune fino a quarantotto ore prima dell'apertura ed e' riportata nel prospetto informativo, secondo le modalita' di cui al comma 4.

  10. I Comuni determinano le modalita' e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 3, lettera b), 4 e 5.

  11. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festivita': 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedi' dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre.'.

    Art. 5.

    Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 29/2005

  12. L'art. 30 della legge regionale n. 29/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 30 (Deroghe per le localita' a prevalente economia turistica). - 1. Nei Comuni classificati come localita' a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto agli articoli 28 e 29.

  13. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche:

    1. agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa allocati nella zona omogenea A del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ovvero nei centri storici, cosi' come previsti e riconosciuti negli strumenti urbanistici generali dei Comuni;

    2. agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale.

  14. Le localita' a prevalente economia turistica sono individuate nei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.'.

    Art. 6.

    Abrogazione dell'art. 30-bis della legge regionale n. 29/2005

  15. L'art. 30-bis della legge regionale n. 29/2005, come inserito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 7/2007, e' abrogato.

    Art. 7.

    Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 29/2005

  16. L'art. 34 della legge regionale n. 29/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 34 (Disciplina delle vendite di fine stagione). - 1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

  17. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facolta' dell'esercente, ricompresi entro le seguenti date:

    1. vendite di fine stagione invernali: dal 2 gennaio al 31 marzo;

    2. vendite di fine stagione estive: dal 15 giugno al 30 settembre.

  18. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.

  19. E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.'.

    Art. 8.

    Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 29/2005

  20. I commi 2 e 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/2005 sono abrogati.

    Art. 9.

    Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 29/2005

  21. I commi 2 e 9 dell'art. 37 della legge regionale n. 29/2005 sono abrogati.

    Art. 10.

    Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 29/2005

  22. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/2005 le parole 'localita' turistiche' sono sostituite dalle seguenti:

    'localita' a prevalente economia turistica'.

    Art. 11.

    Modifica all'art. 50 della legge regionale n. 29/2005

  23. Il comma 9 dell'art. 50 della legge regionale n. 29/2005 e' sostituito dal seguente:

    '9. La concessione del posteggio, di validita' quinquennale e comunque limitata ai giorni della fiera, non puo' essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al comma 7. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.'.

    Art. 12.

    Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 29/2005

  24. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 29/2005 e' aggiunta la seguente:

    'd-bis) promozione della competitivita', accessibilita' e sostenibilita' dei punti vendita allocati e da allocarsi nel territorio comunale, eventualmente riferiti alle singole zone di cui alla lettera b).'.

  25. Il comma 2 dell'art. 60 della legge regionale n. 29/2005 e' sostituito dal seguente: '2. I piani individuano, inoltre, i criteri di priorita' al fine del rilascio dell'autorizzazione in caso di domande concorrenti, nonche' i prodotti complementari individuati in base agli usi locali.'.

  26. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 60 della legge regionale n. 29/2005 sono abrogati.

  27. Al comma 6 dell'art. 60 della legge regionale n. 29/2005 le parole ', e comunque nel rispetto delle distanze prescritte al comma 2, qualora i distributori automatici non siano connessi a una rivendita gia' esistente' sono soppresse.

  28. Al comma 7 dell'art. 60 della legge regionale n. 29/2005 le parole 'Piano di settore del commercio' sono sostituite dalle seguenti: 'Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi'.

    Art. 13.

    Modifica all'art. 61 della legge regionale n. 29/2005

  29. Il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale n. 29/2005 e' abrogato.

    Art. 14.

    Sostituzione dell'art. 62 della legge regionale n. 29/2005

  30. L'art. 62 della legge regionale n. 29/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 62 (Commercio su aree pubbliche). - 1. La vendita dei quotidiani e periodici sulle aree pubbliche e' consentita secondo le modalita' stabilite dai piani di cui all'art. 60 ovvero secondo i criteri di cui all'art. 61.'.

    Art. 15.

    Modifica all'art. 66 della legge regionale n. 29/2005

  31. La lettera c) del comma 1 dell'art. 66 della legge regionale n.

    29/2005 e' abrogata.

    Art. 16.

    Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 29/2005

  32. Al comma 6 dell'art. 68 della legge regionale n. 29/2005 le parole 'commi 1 e 3,' sono soppresse.

  33. Al comma 7 dell'art. 68 della legge regionale n. 29/2005 le parole 'in deroga ai limiti numerici fissati negli indirizzi, criteri e condizioni di cui al comma 6 e all'art. 69, comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'in deroga a quanto prescritto dal comma 6 e dall'art. 69'.

    Art. 17.

    Sostituzione dell'art. 69 della legge regionale n. 29/2005

  34. L'art. 69 della legge regionale n. 29/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 69 (Indirizzi e criteri di programmazione). - 1. I Comuni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi del comma 2, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni, anche in relazione a singole zone del territorio e di quelli relativi al trasferimento di sede, nonche' le condizioni per l'esercizio delle attivita' di somministrazione stagionale. Tali criteri e condizioni possono essere revisionati con cadenza biennale.

  35. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalita' produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e...

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