DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 luglio 2008, n. 24 - Regolamento avente ad oggetto «Sistema dei controlli interni sull'attivita' amministrativa della Provincia autonoma di Trento».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province;

Visto l'art. 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ai sensi del quale la giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce il sistema dei controlli sull'attivita' amministrativa assicurando l'autonomia e l'indipendenza delle strutture e dei soggetti incaricati di svolgere le attivita' di controllo al fine di garantire l'imparzialita' e l'oggettivita' di giudizio;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1632 di data 30 giugno 2008, con la quale e' stato approvato il regolamento avente ad oggetto 'Sistema dei controlli interni sull'attivita' amministrativa della provincia autonoma di Trento',

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. Questo regolamento disciplina il sistema dei controlli interni sull'attivita' amministrativa della Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata provincia), sia attraverso la disciplina dei controlli previsti dall'art. 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), sia mediante la ricognizione dei controlli gia' previsti per legge o regolamento provinciali.

Art. 2.

Articolazione del sistema dei controlli interni 1. Il sistema dei controlli interni e' costituito da:

  1. controlli di cui all'art. 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7:

    controllo di gestione;

    controlli ispettivi;

  2. altri controlli gia' previsti da leggi o regolamenti provinciali:

    controllo di regolarita' contabile;

    esame di conformita' agli obiettivi ed alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale;

    valutazione e controllo strategico.

    1. I controlli di regolarita' contabile e sulla trasparenza e legalita' dell'azione amministrativa sono affidati a una o piu' strutture non direttamente preposte al controllo sul funzionamento della struttura organizzativa, al controllo strategico e al controllo di gestione.

      Art. 3.

      Definizione 1. Il controllo di gestione e' strumento necessario alla dirigenza per il perseguimento dell'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa.

      Art. 4.

      F i n a l i t a' 1. Scopo del controllo di gestione e' ottimizzare, mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati dell'azione amministrativa. Tali risultati sono valutati anche con riferimento agli obiettivi assegnati annualmente alla dirigenza con il programma di gestione di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.

      (regolamento recante 'Funzioni della giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti').

      Art. 5.

      Processo 1. Il controllo di gestione e' un...

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