LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 10 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Art. 2.

Finalita' e beneficiari 1. Il presente titolo disciplina le iniziative e le attivita' a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformita' al Trattato sull'Unione europea e al regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEARS).

2. Le disposizioni del presente titolo perseguono, in particolare, gli obiettivi di valorizzare la competitivita' e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, accordando priorita' agli interventi di filiera; riconoscerne la multifunzionalita'; promuoverne lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurare un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire, nei confronti dei consumatori, la qualita' e la sicurezza dei prodotti agricoli, sostenere lo sviluppo rurale valorizzando le risorse ambientali e storico-culturali, garantire la permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attivita' rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio, promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita, nonche' a mantenere un adeguato livello di redditivita' alle attivita' agricole.

4. Gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono attuati dalla Regione, dalle province, dalle comunita' montane e da altri enti locali secondo le rispettive competenze.

5. Possono accedere ai benefici di cui al presente titolo i soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sull'Unione europea o i soggetti identificati nelle singole misure applicative.

6. Al presente titolo si applicano le definizioni di cui all'allegato A.

Art. 3.

Programmazione degli interventi 1. La programmazione degli interventi regionali in agricoltura e la definizione delle priorita' per l'allocazione delle relative risorse finanziarie avvengono attraverso la predisposizione, da parte della Regione e delle province, degli strumenti di pianificazione e dei programmi operativi annuali.

2. La Regione predispone il piano agricolo triennale degli in interventi, delle iniziative e delle risorse da attivare a sostegno del sistema rurale, silvo-pastorale e agroalimentare in funzione del bilancio triennale e in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola e forestale nazionale e dell'Unione europea e per garantire l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni conferite.

3. Il piano definisce in particolare:

a) le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura, coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore e gli altri strumenti di programmazione negoziata;

b) le priorita' nella allocazione delle risorse;

c) i criteri e i parametri di riparto delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite.

4. Nell'ambito dei piani agricoli triennali la Regione e le province definiscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale finalizzate a:

a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversita';

b) individuare gli obiettivi strategici nel settore forestale, indicare gli indirizzi di intervento e i criteri generali di realizzazione, nonche' le previsioni di spesa.

5. Il piano e' approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale approva annualmente i programmi operativi in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

6. Le province partecipano all'attivita' di programmazione attraverso le forme di consultazione di cui all'art. 5, nonche' mediante lo strumento del piano agricolo triennale provinciale, il quale, articolato in stralci annuali in analogia con lo schema regionale di programmazione:

a) indica gli obiettivi della programmazione provinciale in agricoltura, con riferimento alle condizioni socio-economiche, strutturali e territoriali, delle diverse aree sub-provinciali;

b) individua i comparti produttivi, indicando le strategie di sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni e dei servizi, nonche' le strategie e gli interventi di supporto e di riconversione per i comparti produttivi in condizioni di difficolta' strutturale e territoriale;

c) definisce le strategie e indica gli interventi e gli strumenti per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo di competenza provinciale;

d) formula proposte per la programmazione agricola di competenza regionale;

e) definisce le linee di indirizzo per l'omogeneo esercizio delle funzioni amministrative conferite.

Art. 4.

Anagrafe delle imprese agricole 1. E' istituita l'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, relativa a tutte le aziende riferite a persone fisiche e giuridiche, nonche' alle imprese, identificate dal codice fiscale, che svolgono attivita' in materia agroalimentare, forestale e della pesca e intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione, regionale o locale.

2. L'anagrafe delle imprese e' strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ed e' costituita prioritariamente attraverso la riorganizzazione, l'accorpamento e l'integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi gia' esistenti.

3. L'anagrafe delle imprese e' organizzata e resa operativa con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'anagrafe delle imprese e' parte del sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL), che costituisce sotto-sistema del sistema informativo regionale e, attraverso questo, al sistema informativo agricolo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 5.

Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale 1. La Giunta regionale individua quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti a cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo e con le organizzazioni professionali agricole:

a) il tavolo istituzionale per le politiche agricole composto da:

1) l'assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;

2) gli assessori provinciali all'agricoltura o loro delegati;

3) un presidente di comunita' montana per ogni provincia;

b) il tavolo agricolo regionale composto da:

1) il presidente della Giunta regionale che lo presiede;

2) l'assessore regionale all'agricoltura;

3) i presidenti delle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative sul territorio lombardo;

4) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;

5) i presidenti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale.

2. Il direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di agricoltura partecipa ai lavori del tavolo istituzionale per le politiche agricole e del tavolo agricolo.

3. Il tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e il tavolo agricolo regionale possono essere integrati da esperti e altri componenti per l'esame di argomenti di carattere specialistico.

4. Attraverso il tavolo istituzionale per le politiche agricole gli enti locali partecipano alla programmazione regionale.

5. Le province istituiscono forme locali di consultazione che vedano coinvolte le comunita' montane e i comuni.

Art. 6.

Sviluppo aziendale 1. Al fine di promuovere l'adeguamento di processo e di prodotto da parte delle aziende agricole e di migliorarne la redditivita' sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento dirette allo sviluppo delle attivita' agricole aziendali primarie:

a) opere di miglioramento fondiario, interventi per lo sviluppo aziendale, nelle fasi di produzione e di trasformazione, anche finalizzate ad attivita' agrituristiche, incremento della superficie aziendale;

b) impianto di colture arboree specializzate, compresa la vite, limitatamente alle operazioni di reimpianto, rinnovo e ristrutturazione degli impianti produttivi, con preferenza per quelli realizzati da organismi collettivi su aree territoriali omogenee;

c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di macchinari e attrezzature e adeguamento tecnologico di quelli in dotazione, nonche' acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;

d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale e ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici;

e) adeguamenti aziendali intesi a ridurre i costi di produzione, a realizzare recuperi o risparmi di energia e a produrre energia da fonti rinnovabili;

f) rimboschimenti, miglioramenti forestali, interventi...

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