DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 17 - Regolamento regionale recante: «Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».

(Pubblicato nel Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 18 dicembre 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-10277 del 16 dicembre 2008;

Emana il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'.

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale n.

29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano regionale di Tutela delle acque, disciplina:

a) le modalita' di approvazione dei progetti e di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

b) le fasi di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane relative:

1) al periodo di avviamento e messa a regime di un nuovo impianto;

2) alle operazioni di gestione provvisoria connesse all'esecuzione di un intervento su un impianto esistente;

3) alle operazioni di gestione speciale;

4) alle operazioni di ripristino della funzionalita'.

  1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche ed ai relativi impianti di depurazione.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) impianto: il complesso delle opere edili ed elettromeccaniche destinato alle operazioni di trattamento delle acque reflue, nonche' alle operazioni di riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate;

    b) manutenzione programmata: il complesso delle operazioni ordinarie e programmate necessarie al mantenimento delle condizioni normali di esercizio dell'impianto;

    c) dismissione dell'impianto: fase temporale propedeutica al termine del funzionamento di un impianto e delle relative operazioni di gestione;

    d) progetto: il progetto di un nuovo impianto o di un intervento su un impianto esistente;

    e) intervento: ogni intervento su un impianto di depurazione esistente, non previsto nella manutenzione programmata, relativo a ampliamento, adeguamento funzionale, ristrutturazione o comunque a modificazione, ivi comprese la realizzazione di un nuovo lotto funzionale, la dismissione di impianti o la realizzazione di impianti e reti per il riutilizzo delle acque reflue depurate, tale da modificare le caratteristiche dello scarico per il periodo di tempo necessario al suo completamento;

    f) avviamento: il complesso delle operazioni necessarie a far conseguire allo scarico i limiti di emissione prescritti in seguito alla ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo impianto;

    g) gestione provvisoria: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto esistente effettuate durante la realizzazione di un intervento;

    h) gestione speciale: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto nei periodi di manutenzione programmata in cui non e' possibile il mantenimento dei limiti di emissione autorizzati; sono equiparati alla manutenzione programmata gli interventi di manutenzione straordinaria di modesta entita' o comunque tali da non modificare, se non per limitati intervalli di tempo, le caratteristiche qualitative dello scarico;

    i) collaudo funzionale: il complesso delle prove e delle verifiche atte a stabilire se un impianto o le apparecchiature e le strutture che lo compongono soddisfano le prescrizioni del relativo capitolato d'appalto e comunque le normative in vigore;

    l) relazione asseverata: relazione giurata stragiudiziale redatta ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366 (Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie) asseverata dal cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace.

    Art. 3.

    Valutazione tecnico amministrativa dei progetti e approvazione 1. Il progetto, in corrispondenza ai livelli di progettazione di cui al vigente ordinamento in tema di lavori pubblici, e' approvato in conformita' alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.

  2. La valutazione tecnico-amministrativa finalizzata all'approvazione del progetto e' espressa in coerenza con le linee guida dell'Allegato A e sulla base del parere obbligatorio e vincolante della provincia competente per territorio relativo alle componenti progettuali pertinenti l'autorizzazione e il controllo dello scarico.

  3. Il parere reso dalla provincia nell'ambito della valutazione tecnico amministrativa di cui al comma 2 ha per oggetto:

    a) l'idoneita' delle procedure e dei contenuti del collaudo funzionale;

    b) l'idoneita' dei disciplinari di gestione;

    c) l'idoneita' dei...

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