LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2008, n. 50 - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 10 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 17-ter nella legge regionale n. 67/2007

  1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008), e' inserito il seguente:

    'Art. 17-ter Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica 1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in quanto conseguenti alla esigenza di carattere straordinario di mettere a regime l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 105 e seguenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), i cui oneri, gia' in essere, sono quantificati in euro 1.916.000,00 a valere sull'UPB 711 'Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti' del bilancio 2008 e pluriennale 2008/2010, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).'.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 67/2007

  2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 67/2007 e' inserito il seguente:

    '1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 71/2004, il termine per la restituzione delle somme concesse in anticipazione all'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze e' sospeso fino al 31 dicembre 2013.'.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 67/2007

  3. La rubrica dell'art. 20 della legge regionale n. 67/2007 e' sostituita dalla seguente: 'Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attivita' culturali ovvero per l'attivazione di strumenti di attuazione diretta'.

  4. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 67/2007, dopo le parole: 'Al fine di partecipare finanziariamente alla stipula del nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attivita' culturali', sono inserite le seguenti: 'ovvero per l'attivazione degli strumenti di attuazione diretta di cui alla delibera del Comitato...

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