DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 maggio 2008, n. 20 - Regolamento per l'elezione dell'Assemblea della Comunita' (art. 16, comma 12, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 concernente «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino»).

(Provincia di Trento) (Pubblicato nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 1° luglio 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';

Visti l'art. 16, comma 12, e l'art. 6, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante 'Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino';

Vista l'intesa raggiunta in sede di conferenza permanente provincia/autonomie locali nella seduta del 9 maggio 2008;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1090 di data 29 aprile 2008 recante 'Approvazione dello schema di regolamento per l'elezione dell'assemblea della Comunita' (art. 16, comma 12, LP 16 giugno 2006, n. 3) e autorizzazione alla sottoscrizione dell'intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali';

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Questo regolamento disciplina il procedimento per l'elezione dell'assemblea della Comunita' da parte dei consiglieri comunali e circoscrizionali ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Art. 2.

Sistema elettivo 1. L'assemblea della Comunita' e' eletta con sistema proporzionale e con voto libero, diretto e segreto dai consiglieri comunali e, ove presenti, dai consiglieri circoscrizionali dei comuni facenti parte della Comunita' sulla base di liste aventi come riferimento tutto il territorio della medesima.

  1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per un candidato della lista votata. Un secondo voto di preferenza puo' essere attribuito ad un altro candidato della lista votata, purche' di genere diverso dal primo.

  2. La ripartizione dei seggi avviene con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti.

    Art. 3.

    Elettorato attivo e passivo 1. Sono elettori dell'assemblea della Comunita' tutti i componenti dei consigli comunali e, ove costituiti, dei consigli circoscrizionali, in carica alla data della votazione, dei comuni facenti parte della Comunita'.

  3. Possono essere eletti i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali dei comuni della Comunita', che siano in carica alla data della votazione.

    Art. 4.

    Indizione dell'elezione 1. L'elezione dell'assemblea della Comunita' si svolge entro novanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale, nel turno elettorale generale per l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale, relativa ai Comuni facenti parte della Comunita'.

  4. L'elezione e' indetta dal Presidente della Comunita' con proprio atto. Tale atto fissa la data e indica l'orario e i luoghi della votazione ed e' emanato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data della votazione. Nel caso in cui l'atto di indizione stabilisca un periodo entro il quale procedere alla votazione, i risultati dello scrutinio di ciascun Comune non possono essere diffusi fino al termine della votazione in tutti i Comuni della Comunita'.

  5. L'atto di indizione dei comizi elettorali e' immediatamente affisso all'albo della Comunita' e all'albo di ciascun Comune della Comunita' nonche' pubblicato con modalita' informatiche. Il Presidente della Comunita' provvede affinche', tramite il Sindaco di ciascun Comune della Comunita', ne sia data comunicazione ai cittadini.

  6. La prima elezione dell'Assemblea della Comunita' e' indetta con proprio atto dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali. Tale atto fissa la data e indica l'orario e i luoghi della votazione ed e' emanato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data della votazione.

  7. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunita', l'atto di indizione dei comizi elettorali e' affisso a cura del Sindaco all'albo di ciascun Comune facente parte della Comunita' entro il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione. Il Sindaco di ciascun Comune provvede inoltre affinche' ne sia data comunica-zione ai cittadini.

    Art. 5.

    Ufficio centrale 1. Entro cinque giorni dalla data di emanazione dell'atto di indizione dei comizi elettorali, il Presidente della Comunita' nomina l'Ufficio centrale costituito da tre esperti nominati dall'organo esecutivo della Comunita'; ad uno degli esperti e' attribuita la funzione di presidente. Per tutte le operazioni di sua competenza, l'Ufficio centrale si avvale degli uffici di segreteria della Comunita'.

  8. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunita', entro cinque giorni dalla data di emanazione del relativo atto di indizione dei comizi elettorali, il Presidente della Conferenza permanente nomina per ciascuna Comunita' l'Ufficio centrale costituito da tre esperti, ad uno dei quali e' attribuita la funzione di presidente. Per tutte le operazioni di sua competenza, l'Ufficio centrale si avvale degli uffici di segreteria del Comprensorio o, ove non presente nel territorio della Comunita', del Comune con maggior popolazione tra quelli facenti parte del territorio della Comunita'.

    Art. 6.

    Liste degli aventi diritto al voto ed elenchi degli assessori 1. Entro il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione, i Comuni predispongono le liste dei consiglieri comunali e circoscrizionali aventi diritto al voto e l'elenco degli assessori esterni, in carica alla data di emanazione del decreto di indizione dei comizi e li trasmettono immediatamente al Presidente della Comunita' e al Presidente dell'Ufficio centrale.

  9. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunita', entro il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione, i Comuni predispongono le liste degli aventi diritto al voto e l'elenco degli assessori esterni, in carica alla data di emanazione del decreto di indizione e li trasmettono immediatamente al Presidente della Conferenza permanente e al Presidente dell'Ufficio centrale.

    Art. 7.

    Determinazione della quota minima di genere 1. Al fine della predisposizione delle liste dei candidati, l'Ufficio centrale determina la percentuale minima di presenza del genere meno rappresentato nelle liste dei candidati secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006 e la comunica immediatamente al Presidente della Comunita' che provvede a trasmetterla a tutti i Comuni nonche' per l'affissione all'albo della Comunita' e all'albo di ciascun Comune entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

  10. Per la prima elezione dei componenti dell'Assemblea della Comunita', la comunicazione prevista al comma 1 e' fatta al Presidente della Conferenza permanente.

    Art. 8.

    Formazione delle candidature 1. Le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunita' sono formate con riferimento al territorio della rispettiva Comunita' e sono sottoscritte da non meno del 5 e non piu' del 10 per cento degli aventi diritto al voto della rispettiva Comunita' quali risultano dalle liste compilate ai sensi dell'art. 6.

  11. Le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunita' sono formate, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006, da non meno di:

    1. quattro candidati per le...

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