DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 2008, n. 15 - Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)».

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale n. 17 dicembre 2007, n. 24;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52-10093 del 17 novembre 2008;

Emana il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)'.

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), attiva un Programma regionale (di seguito: Programma regionale) per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualita' di coltura, finalizzato alla tutela degli aspetti paesaggistici, ecologici e produttivi del patrimonio castanicolo piemontese.

  1. Il Programma regionale, che si attua sull'intero territorio della Regione Piemonte, provvede ad istituire un regime di aiuti per la concessione di contributi ai conduttori dei castagneti da frutto, al fine di realizzare interventi specifici di tutela, conservazione e miglioramento.

    Art. 2.

    Requisiti di ammissibilita' per le superfici a castagneto da frutto 1. Al fine di attuare il Programma regionale si intende per castagneto da frutto qualsiasi superficie agroforestale che abbia una densita' media non inferiore a cinquanta piante di castagno da frutto per ettaro.

  2. Tra le superfici castanicole definite al comma 1, sono ritenute ammissibili al Programma regionale quelle risultanti in attualita' di coltura all'atto della presentazione della domanda di adesione al Programma regionale, con l'esclusione di interventi di ripristino di castagneti da frutto in stato di abbandono.

    Art. 3.

    Requisiti di ammissibilita' per i castanicoltori 1. Possono accedere al Programma regionale ed effettuare la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 i conduttori di castagneti da frutto, singoli o associati, in possesso della partita I.V.A. per il settore agricolo, iscritti all'anagrafe agricola unica del Piemonte di cui all'art. 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 e che abbiano costituito il fascicolo aziendale ai...

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