LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008, n. 29 - Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualita' e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino).

(Pubblicata nel suppl. al n. 42 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I e II del 16 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione Piemonte con la presente legge disciplina l'individuazione e l'istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualita', ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le vocazioni naturali dei territori ed i prodotti tipici di qualita', di consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi, di rafforzare l'integrazione delle filiere agroalimentari ed agroindustriali, di migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica dello spazio rurale.

2. La Regione persegue una programmazione integrata delle politiche rurali, agricole ed agroindustriali in stretta connessione con i piani dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualita'.

Art. 2.

Definizioni 1. Si definiscono:

  1. distretti rurali, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identita' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni e servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;

  2. distretti agroalimentari di qualita', i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, oppure da produzioni tradizionali o riconducibili a sistemi di qualita' nazionali di prossimo riconoscimento.

    Art. 3.

    Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali 1. Gli elementi che individuano i distretti rurali sono:

  3. la presenza di un insieme di attivita' e funzioni diversificate, quali l'agricoltura con caratteristiche di multifunzionalita', l'artigianato, la piccola industria, il commercio, la ristorazione e la ricettivita' alberghiera, che hanno una base territoriale comune e sono organizzate in prevalenza per il soddisfacimento del ciclo corto e della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;

  4. la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale in coerenza con i valori ambientali e paesaggistici dei territori, tale da caratterizzare l'identita' dei luoghi e da risultare significativa almeno a livello dell'economia locale;

  5. la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;

  6. un'offerta locale che soddisfi una parte rilevante della richiesta di innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonche' di assistenza tecnica e gestionale e di formazione professionale;

  7. la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonche' la tutela del territorio e del paesaggio rurale;

  8. l'esistenza di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali, le imprese agricole nonche' le imprese di altri settori locali, anche sotto forma di convenzioni;

  9. un'identita' storica e paesaggistica omogenea del territorio, determinata anche dalle scelte colturali delle imprese agricole e del patrimonio rurale.

    2. Le aree prevalentemente urbanizzate, poli urbani, selezionabili ai sensi della normativa regionale sullo sviluppo rurale, possono costituire distretti rurali se caratterizzate da un'agricoltura multifunzionale in grado di realizzare, anche potenzialmente, prodotti e servizi di varia tipologia suscettibili di fruizione urbana.

    3. I sistemi produttivi caratterizzati da un'identita' territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attivita' di valorizzazione del legno e dall'utilizzo dei relativi prodotti e sottoprodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia, definiti distretti del legno d'interesse locale, sono assimilabili ai distretti rurali.

    Art. 4.

    Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualita' 1. I distretti agroalimentari di qualita' si caratterizzano per:

  10. la realizzazione di uno o piu' prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa comunitaria, oppure di produzioni tradizionali o riconducibili a sistemi di qualita' nazionali di prossimo riconoscimento, la cui produzione risulta significativa a livello dell'economia agroalimentare regionale;

  11. la presenza di filiere produttive caratterizzate da relazioni di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;

  12. un'offerta locale che soddisfi una parte rilevante della richiesta di innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari, nonche' di assistenza tecnica ed economica e di formazione professionale;

  13. l'integrazione tra produzione agroalimentare e fenomeni culturali e turistici;

  14. la costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e le imprese agricole ed agroalimentari, anche sotto forma di convenzioni, per promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria locale e la valorizzazione dei prodotti tipici, biologici e di qualita'.

    2. I sistemi produttivi locali nei quali assumono carattere principale la produzione biologica e le attivita' connesse o le attivita' finalizzate alla valorizzazione dei prodotti locali ottenuti in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91), possono costituire distretti agroalimentari di qualita'.

    3. Ai distretti agroalimentari di qualita' sono assimilati i distretti che producono, lavorano o trasformano prodotti di origine agricola non destinati all'alimentazione umana...

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