LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 27 - Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 «Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623. (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 9 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1

  1. L'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 'Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)', e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1. (Oggetto) - 1. La presente legge disciplina le modalita' di ripartizione e di assegnazione ai soggetti che introducono, fabbricano o commercializzano in Valle d'Aosta i contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti).'.

    Art. 2.

    Modificazioni all'art. 2

  2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2006 e' sostituita dalla seguente:

    'e) introduzione: l'effettivo ingresso nel territorio regionale dei quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale o, per le imprese titolari di deposito fiscale, il trasferimento dei prodotti finiti nel magazzino libero, previo assolvimento delle prescritte formalita' fiscali; '.

  3. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2006 e' sostituita dalla seguente:

    'f) immissione in consumo: la vendita tra operatori economici operanti nel territorio regionale di alcool, birra e zucchero, fabbricati o introdotti in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi di fabbricazione, i cui prodotti devono essere commercializzati in territorio regionale, la loro cessione in ambito regionale al consumatore finale, nonche' il consumo, in ambito familiare, di spiriti ottenuti dalla distillazione di vinacce ed altra frutta autoctone; '.

  4. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. la parola: 'importatrici' e' sostituita dalla seguente:

      'assegnatarie';

    2. la parola: 'importano' e' sostituita dalla seguente:

      'introducono'.

  5. La lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2006 e' sostituita dalla seguente:

    'h) imprese assegnatarie autorizzate alla commercializzazione:

    gli operatori economici, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, con domicilio fiscale e sede operativa nel territorio regionale che introducono alcool, birra e zucchero da immettere in consumo direttamente o tramite la catena distributiva; '.

  6. La lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2006 e' sostituita dalla seguente:

    ' j) catena distributiva: l'insieme degli operatori economici che, nell'ambito del territorio regionale, acquistano alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale dalle imprese di cui alle lettere g), h) e i), al fine di rivenderli nel territorio regionale; '.

    Art. 3.

    Sostituzione dell'art. 3

  7. L'art. 3 della legge regionale n. 16/2006 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3. (Rapporti tra l'Amministrazione regionale, l'Agenzia delle dogane e le imprese assegnatarie) - 1. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e le imprese assegnatarie sono disciplinati da apposita convenzione, di durata triennale, approvata con deliberazione della Giunta regionale.

  8. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia delle dogane sono definiti sulla base di apposito protocollo operativo sottoscritto dalle parti, le cui disposizioni, per gli aspetti che le riguardano, sono direttamente applicabili anche alle imprese assegnatarie.

  9. L'impiego di alcool in esenzione fiscale da parte dei piccoli distillatori e delle imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite e' disciplinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

  10. In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza, si intende tacitamente rinnovata la convenzione in essere per un ulteriore triennio.'.

    Art. 4.

    Sostituzione dell'art. 4

  11. L'art. 4 della legge regionale n. 16/2006 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4. (Banca dati) - 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di generi contingentati, di seguito denominata struttura competente, gestisce la banca dati informatica dei soggetti interessati dal sistema. A tal fine, le imprese assegnatarie che introducono o immettono in consumo alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale devono essere registrati nella banca dati mediante sistemi di autenticazione.

  12. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione e all'immissione in...

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