Sentenza nº 206 da Constitutional Court (Italy), 22 Ottobre 2015

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione22 Ottobre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 206

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI “

- Giorgio LATTANZI “

- Aldo CAROSI “

- Marta CARTABIA “

- Mario Rosario MORELLI “

- Giancarlo CORAGGIO “

- Giuliano AMATO “

- Silvana SCIARRA “

- Daria de PRETIS “

- Nicolò ZANON “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), promosso dal Tribunale ordinario di Enna nel procedimento vertente tra G.G.B. ed altri e l’Assessorato regionale al lavoro della previdenza sociale della formazione professionale e dell’emigrazione della Regione siciliana ed altri, con ordinanza del 18 ottobre 2011, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

  1. – Nel corso di un giudizio riguardante l’impugnazione della graduatoria unica distrettuale formulata al fine dell’avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali, il Tribunale ordinario di Enna, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 18 ottobre 2011 (r.o. n. 250 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione) – a norma del quale «Al fine dell’avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall’articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti» – «nella parte in cui non prevede che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento ex art. 54, comma 1, della medesima legge, e inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall’articolo 53, comma 1, sono inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione».

    1.1.– Il giudice rimettente ricostruisce anzitutto il quadro normativo nel quale si inserisce la disposizione denunciata.

    L’art. 46 della legge regionale n. 16 del 1996 stabilisce che, per le esigenze connesse all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, dell’opera di: 1) un contingente di operai a tempo indeterminato; 2) un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali; 3) un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. Tali contingenti sono composti da operai forestali inseriti nelle graduatorie dei contingenti distrettuali, ai quali la Regione siciliana garantisce l’impiego su base annuale per un determinato numero di giornate. Le garanzie occupazionali erano state introdotte, per il triennio 1981-1983, dall’art. 2 della legge della Regione siciliana 18 aprile 1981, n. 66 (Disposizioni per l’assunzione dei lavoratori da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione) ed erano state poi confermate per i successivi trienni. L’art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996 prevede che ciascuno dei lavoratori inseriti nelle graduatorie dei vari contingenti distrettuali possa transitare, nel caso di disponibilità dei posti, dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore, in sede di aggiornamento semestrale delle graduatorie (art. 50, comma 3, della legge regionale n. 16 del 1996). L’art. 53, comma 1, della stessa legge, stabilisce che, «Al fine dell’avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un’unica graduatoria distrettuale comprendente nell’ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza». Essa prevede, nella sostanza, la progressiva stabilizzazione di tali operai, sulla base di una graduatoria unica ricavata dalla collazione delle già esistenti graduatorie. Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 53 (secondo cui: «L’avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell’ordine di graduatoria»), deve reputarsi che – come ritenuto anche dalle parti del giudizio a quo – anche ai fini dell’avviamento al lavoro la progressione da ciascuna delle fasce indicate a quella superiore deve avvenire con le modalità di scorrimento previste dall’art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996. La diversa garanzia occupazionale posseduta dal lavoratore ne determina la collocazione nella graduatoria del contingente di appartenenza e, di riflesso, in quella formulata ai fini dell’avviamento al lavoro. Quest’ultima, da intendersi quale variabile dipendente della prima, dopo essere stata formulata, non è stata mai direttamente aggiornata. Tuttavia, essa ha risentito di mutamenti interni alle diverse graduatorie, secondo quanto indicato dall’art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996. Qualora gli operai transitino per scorrimento, a norma del detto art. 52, da un contingente a quello superiore – per esempio, da quello dei cinquantunisti a quello dei centunisti – tale mutamento si riverbera sulla graduatoria prevista, ai fini dell’avviamento al lavoro, dall’art. 53 della stessa legge regionale, determinandone l’aggiornamento. L’art. 54 della medesima legge regionale ha previsto un’ulteriore categoria di operai forestali, con l’istituzione, in ogni distretto, di «un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue», formato da operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992-1995. Si tratta di un contingente ad esaurimento per operai che, all’entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 1996, non possedevano i requisiti per l’inserimento negli altri contingenti, ma ai quali il legislatore regionale ha esteso i benefici della garanzia...

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