Ordinanza nº 200 da Constitutional Court (Italy), 15 Ottobre 2015

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione15 Ottobre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 200

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) e del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con l’allegata tabella A, sia nell’intero che con riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 9 e 11, promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento penale a carico di M.G., con ordinanza del 24 marzo 2014, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti l’atto di costituzione di M.G., nonché gli atti di intervento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Alba, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pinerolo, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Acqui Terme, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lucera e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Monica Bernardoni per M.G. e per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pinerolo, Pietro Piroddi per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Acqui Terme, Giuseppe Agnusdei per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lucera e l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza del 24 marzo 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con l’allegata tabella A, sia nell’intero che con riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 9 e 11, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pinerolo, e al loro accorpamento al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino e all’obbligo di fissare e celebrare le udienze avanti al Tribunale di Torino, in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, della Costituzione;

che l’ordinanza di rimessione veniva pronunciata all’udienza del 24 marzo 2014, tenutasi dinanzi al Tribunale ordinario di Torino, a seguito della soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, nel corso del procedimento penale a carico di M.G.;

che il Tribunale ordinario di Torino deduce che l’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, e, di conseguenza, l’intero d.lgs. n. 155 del 2012, sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 72, primo e quarto comma, Cost., in quanto sul testo dell’emendamento che conteneva la delega legislativa sarebbe stata posta la fiducia e, dunque, lo stesso non sarebbe passato per la competente Commissione parlamentare referente;

che la Corte costituzionale con la sentenza n. 237 del 2013, richiamata nell’ordinanza n. 15 del 2014, le cui statuizioni e argomentazioni il rimettente non condivide, ha dichiarato non fondata analoga questione, ma che tale decisione dovrebbe essere riconsiderata alla luce della sentenza n. 32 del 2014;

che il requisito di cui all’art. 72, quarto comma, Cost. non sarebbe stato salvaguardato nella specie, come assume la sentenza n. 237 del 2013, atteso che non vi sarebbe stato il passaggio in sede referente;

che nei confronti del d.l. n. 138 del 2011, all’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, e, in via consequenziale, degli artt. 1, 2, 9 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2012, è prospettata, altresì, la violazione degli artt. 70, 76 e 77...

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