Sentenza nº 193 da Constitutional Court (Italy), 24 Settembre 2015

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione24 Settembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 193

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 24 e 30, lettera d), della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nel procedimento vertente tra F. C. B. ed altri e la Regione Lombardia ed altri, con ordinanza del 9 ottobre 2013, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di F. C. B. ed altri, della Regione Lombardia e di L. M. ed altro;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Felice Carlo Besostri e Claudio Stefano Tani per F. C. B. ed altri, Francesco Saverio Marini e Giandomenico Falcon per la Regione Lombardia e Leonardo Salvemini per L. M. ed altro.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 9 ottobre 2013 (r.o. n. 95 del 2014), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 24 e 30, lettera d), della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della Costituzione, in relazione all’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione).

    L’art. 1, comma 24, stabilisce che «Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ottengono:

    1. almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del quaranta per cento dei voti validi;

    2. almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al quaranta per cento o superiore».

    L’art. 1, comma 30, lettera d), invece, prescrive all’Ufficio centrale elettorale di escludere «dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell’intera Regione meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione».

    1.1.– Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso elettorale promosso da un gruppo di cittadini elettori per l’annullamento, in parte qua, del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte d’appello di Milano e dei presupposti verbali degli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali ordinari di Milano, Monza, Lodi, Pavia, Cremona, Mantova, Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, Como e Varese, relativamente alle elezioni regionali svolte il 24 e 25 febbraio 2013, nonché delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Lombardia n. 128 del 12 maggio 2010 e n. 3 del 4 gennaio 2013, in parte qua; n. 314 e n. 315 del 20 dicembre 2012; n. 320, n. 321, n. 322 e n. 323 del 27 dicembre 2012 e degli atti connessi e conseguenti.

    1.2.– In ordine alla rilevanza delle questioni, il TAR osserva che, a fronte di un consenso del 42,81 per cento raggiunto dal candidato eletto alla carica di Presidente della Regione e di una percentuale di circa il 38 per cento (così assume il rimettente) raggiunta dalle liste ad esso collegate (corrispondente a 37 seggi), vi è stata l’attribuzione di un premio di maggioranza del 60 per cento (ovvero 48 seggi, più quello spettante al Presidente eletto).

    Il rilevante divario tra i consensi ottenuti dalle liste collegate al Presidente e il numero dei seggi ad esse attribuiti renderebbe evidente che, in caso di accoglimento della questione di costituzionalità, verrebbe eliminato (o rimodulato) il premio di maggioranza, modificando sensibilmente la composizione del Consiglio regionale.

    Ugualmente, ad avviso del rimettente, l’eliminazione (o rimodulazione) della soglia di sbarramento determinerebbe una diversa attribuzione dei seggi alle liste cosiddette minori, visto che alcune di esse, pur avendo ottenuto un quoziente più elevato di altre, non hanno avuto alcun seggio a differenza delle precedenti.

    A questo riguardo, il giudice a quo riporta l’esempio della lista «Centro Popolare Lombardo» la quale, a fronte dell’1,18 per cento di voti, non ha ottenuto seggi, mentre il «Partito dei pensionati», con lo 0,94 per cento dei voti, ha ottenuto un seggio in ragione del collegamento con il candidato Presidente eletto.

    1.3.– Quanto poi alla non manifesta infondatezza delle questioni, il TAR ritiene anzitutto che la disciplina del premio di maggioranza, di cui all’art. 1, comma 24, sarebbe irragionevole e in contrasto con il principio dell’uguaglianza del voto, nella parte in cui determina l’assegnazione dei seggi in seno al Consiglio regionale riconoscendo valore determinante al risultato conseguito dal candidato eletto alla carica di Presidente, visto che in tal modo la sorte delle liste si determinerebbe sulla base del solo collegamento effettuato con i candidati alla carica di Presidente della Regione.

    Secondo il rimettente, infatti, i seggi in seno al Consiglio verrebbero attribuiti senza considerare il quoziente elettorale delle varie liste concorrenti, che non rileverebbe se non in modo molto limitato (in caso di non superamento della soglia di sbarramento o per l’applicazione dell’art. 1, comma 30, lettera f, della legge regionale n. 17 del 2012) e al fine del riparto dei seggi all’interno delle diverse coalizioni che ne hanno diritto.

    1.3.1.– Sarebbe inoltre lesiva dell’art. 121, secondo comma, Cost., la circostanza che la formazione dell’organo assembleare, massima espressione democratica regionale, venga determinata dai risultati elettorali riguardanti un organo diverso (id est, il Presidente).

    Una simile distorsione, ad avviso del TAR, non potrebbe giustificarsi né valorizzando oltremisura il collegamento effettuato tra i candidati alla carica di Presidente e le varie liste in fase di presentazione delle candidature; né per la necessità di assicurare la governabilità, che potrebbe consentire solo una parziale deroga al principio democratico, ma non il suo completo stravolgimento.

    Sarebbe evidente la possibilità di neutralizzare la competizione elettorale relativa all’elezione dei consiglieri regionali, visto che il premio di maggioranza viene assegnato senza prevedere una soglia minima di consensi da raggiungere per potervi accedere, con il rischio di trasformare una minoranza elettorale in una maggioranza politica.

    1.3.2.– Altrettanto irragionevole sarebbe la mancata previsione di una soglia minima di consensi che deve ricevere il candidato eletto Presidente ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza nell’ipotesi indicata dall’art. 1, comma 24, lettera a), della legge elettorale regionale.

    1.3.3.– L’irragionevolezza di tale sistema sarebbe altresì aggravata dalla possibilità per l’elettore di esprimere il voto disgiunto, ossia di dare la preferenza ad un candidato Presidente, scegliendo contemporaneamente una lista che sostiene un diverso candidato Presidente.

    In tale evenienza, infatti, l’attribuzione del premio di maggioranza risulterebbe in aperta contraddizione con il sistema di voto, in quanto sarebbe palesemente disattesa la scelta...

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