N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 maggio 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Liguria n. 1 del 16 febbraio 2009, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 25 febbraio 2009, recante 'Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione territoriale (GECT), denominato Euroregione Alpi Mediterraneo'.

La legge regionale della Liguria n. 1 del 2009 e' stata emanata con la dichiarata finalita' (cfr. art. 1) di favorire una 'strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami, politici, economici sociali e culturali delle rispettive popolazioni' tra la Regione Liguria e le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Provence - Alpes - Cote d'Azur e Rhone-Alpes.

A tal fine, l'art. 2 della legge stabilisce che la Regione Liguria partecipa alla costituzione, ai sensi del Regolamento CE n.

1082/2006, di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) denominato 'Euroregione Alpi Mediterraneo', attraverso la stipula di una Convenzione e di uno Statuto, allegati alla legge regionale, che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento.

Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede in Francia ed e' disciplinato dal diritto francese.

La legge regionale e' illegittima per i seguenti motivi.

1) In relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Il regolamento CE n. 1082/2006 (in prosieguo, per brevita': 'il regolamento') ha introdotto nell'ordinamento comunitario l'istituto del GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, costituito sul territorio della Comunita' da Stati membri, Autorita' regionali,

Autorita' locali o organismi di diritto pubblico appartenenti ad almeno due Stati membri (art. 3).

Il GECT ha personalita' giuridica, secondo la legislazione dello Stato membro nel quale si stabilisce la sede sociale (art. 2).

L'obiettivo del GECT e' di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera e la cooperazione territoriale tra i suoi membri, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale (art. 1).

L'art. 4, paragrafo 2, del regolamento stabilisce il dovere di notifica allo Stato, da parte dei potenziali membri...

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