N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 2009

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 441/2001 promossa da Galota Orazia, nata a Modica, il 12 aprile 1945; Gianni' Angelo, nato a Modica il 12 aprile 1968; Gianni Renato, nato a Modica il 18 luglio 1973; Gianni' Raffaele, nato a Modica il 29 novembre 1980, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Roccasalva ed elettivamente domiciliati in Lentini, presso lo studio dell'avv. Antonino Tribulato, al Cortile Tribulato n. 14, attori e convenuti in via riconvenzionale;

Contro Caponetto Agata, nata a Francofonte il 18 luglio 1949;

Caponetto Angela Maria, nata a Lentini il 26 dicembre 1968; Caponetto Antonino, nato a Francofonte, il, 20 aprile 1952, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Giunta, presso il cui Studio in Lentini, alla via Rosso di San Secondo n. 18 sono elettivamente domiciliati, convenuti ed attori in via riconvenzionale e contro Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano De Mauro, presso il cui studio in Catania, alla via G. Clementi n. 5 e' elettivamente domiciliata, convenuto, avente ad oggetto: risarcimento dei danni da sinistro stradale.

Visto l'atto di citazione con i relativi allegati;

Viste le comparse di costituzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2001 e depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2001, gli attori hanno citato, per l'udienza del 7 gennaio 2001, Caponetto Agata, Caponetto Angela Maria, Caponetto Antonino, quali eredi del defunto sig.

Caponetto Giovanni, nonche' la Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A. per sentire dichiarare che l'incidente per cui e' causa e' dovuto a colpa esclusiva del sig. Caponetto Giovanni, quantificare in L. 250.000.000 i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla sig.ra Galota Orazia (moglie del de cuius Gianni' Salvatore) in conseguenza del sinistro e L. 220.000.000 cadauno per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da Gianni' Angelo, Gianni' Renato e Gianni Raffaele (figli del de cuius Gianni' Salvatore) e condannare in solido convenuti al pagamento delle suddette somme o di quelle altre maggiori o minori ritenute di giustizia, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2001, si sono costituiti Caponetto Agata,

Caponetto Angela Maria e Caponetto Antonino, i quali hanno contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, chiesto, in via riconvenzionale, di ritenere e dichiarare la responsabilita' esclusiva, o, comunque, subordinatamente, concorrente in via del tutto maggioritaria del pedone, sig. Gianni' Salvatore, nella causazione del sinistro, nonche' di condannare gli attori, convenuti in via riconvenzionale, quali eredi di Gianni' Salvatore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai convenuti, quantificabili in L. 250.000.000 ciascuno per i sigg.ri Caponetto Antonino e Caponetto Agata, nonche' L. 300.000.000 per Caponetto Angela, oltre a L. 10.000.000 quale danno patrimoniale per spese funerarie e L. 21.236.000 per il prezzo del motociclo, oltre a spese e compensi del giudizio.

All'udienza di prima comparizione e trattazione del 10 gennaio 2002, si e' costituita la Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A., ha contestato la ricostruzione dei fatti resa dall'attore e chiesto il rigetto delle domande attoree in quanti inammissibili, infondate e carenti di prova ed in assoluto subordine limitare la tenutezza della societa' a quanto legittimamente richiedibile.

All'udienza del 18 febbraio 2002, gli attori in via principale e la compagnia assicuratrice convenuta hanno chiesto dichiararsi cessata tra loro la materia del contendere per intervenuta transazione.

Con ordinanza dell'8 maggio 2005, il g. i., indicato il thema decidendum residuo in quello (solo) emergente dalla comparsa di comparizione e risposta degli eredi di Caponetto Giovanni, contenente domanda riconvenzionale nei confronti degli eredi di Gianni' Salvatore, ha sollecitato il contraddittorio delle parti sulla apparente disparita' di trattamento normativo che il Codice civile riserva alla condotta del conducente di un veicolo senza guida di rotaie nei diversi casi in cui tale condotta venga dedotta e rilevi come cagionatrice di danno ovvero come condotta concorrente colposa del conducente danneggiato.

D i r i t t o 1. - Il sinistro dedotto in giudizio e' consistito - secondo le opposte allegazioni e per la parte incontestata - nella collisione tra un motociclista (Caponetto Giovanni) ed un pedone (Gianni' Salvatore) su strada extraurbana.

Gli attori hanno agito (iure proprio) in qualita' di congiunti di Gianni' Salvatore ed hanno indicato i convenuti come eredi di Caponetto Giovanni.

I convenuti hanno spiegato (anch'essi iure proprio) domanda risarcitoria riconvenzionale nei confronti degli attori, indicandoli come responsabili del sinistro in quanto eredi di Gianni' Salvatore.

Gli attori non hanno contestato la propria qualita' di eredi di Gianni' Salvatore.

Intervenuta transazione sulla domanda risarcitoria spiegata dai congiunti del pedone nei...

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