N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2009

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n.

743/2008, proposto da Equitalia Nomos S.p.A. agente della riscossione per la Provincia di Treviso gia' Riscossione Uno S.p.A. agente della riscossione per la Provincia di Treviso, nella persona del responsabile pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Grecu in Mogliano Veneto (Treviso), via Torricelli n. 23.

Contro il sig. Favaro Angelo, residente a Riese Pio X, via Schiavonesca, 43, rappresentato e difeso dal dott. comm. Giuliano Sartori e dall'avv. Andrea Codemo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Treviso,v.le G. Verdi, 15/d; per la riforma della sentenza n. 73 marzo 07 della Commissione tributaria provinciale di Treviso in data 21 novembre 2007;

Visto l'appello di Equitalia Nomos S.p.A.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. Favaro Angelo;

Viste le memorie dell'appellante;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 ottobre 2008 il pres.

Cesare Lamberti e uditi altresi' l'avv. Luca Dal Corso per Equoitalia Nomos e l'avv. Daniele Corrado per il contribuente.

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.

F a t t o e d i r i t t o 1. - Con ricorso del 30 aprile 2007, il sig. Favaro Angelo ha impugnato alla Commissione tributaria provinciale di Treviso l'avviso in data 14 febbraio 2007, di iscrizione di ipoteca legale sui terreni di sua proprieta' in catasto terreni Riese Pio X, fg. 26, part. 32 di Ha 37,20 e fg. 29, part. 463, di Ha 0,61, notificato dal concessionario Riscossione Uno S.p.A., a seguito di morosita' nel pagamento dei tributi iscritti a ruolo e notificati mediante cartelle di pagamento, nel periodo corrente dal 27 gennaio 2003 al 4 dicembre 2004. L'iscrizione ipotecaria e' stata eseguita, ai sensi dell'art.

77, d.P.R. n. 602/1973, per la somma di € 84.567,96, pari al doppio dell'importo complessivo del credito rimasto insoddisfatto.

1.1. - Nel ricorso introduttivo, il contribuente ha eccepito il difetto di potesta' del Concessionario ad iscrivere l'ipoteca ed ha opposto l'inesistenza del presupposto per l'iscrizione, in assenza dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, d.P.R. n.

602/1973, qualora l'espropriazione forzata non sia iniziata nell'anno dalla notificazione della cartella di pagamento. Il ricorrente ha poi precisato che l'iscrizione ipotecaria riveste finalita' esecutiva e non cautelare ed ha eccepito la violazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 212/2000 per difetto di motivazione e mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento.

  1. - Con la sentenza in epigrafe, la Commissione adita in primo grado ha accolto il ricorso, ritenuto il carattere di atto esecutivo dell'ipoteca legale sugli immobili del contribuente moroso nel pagamento di tributi contenuti nelle cartelle esattoriali, perche' preordinato, ai sensi degli...

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