N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2009

IL COMMISSARIO REGIONALE PER GLI USI CIVICI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al numero 1 del ruolo generale relativo all'anno 2005, promosso da Comune di Teulada, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv. Francesco Macis e Valentina Macis, che lo rappresentano per effetto di procura speciale a margine del ricorso introdutivo e lo difendono, ricorrente;

Contro Ministero della difesa, legalmente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta per legge e lo difende, resistente e contro Regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura della regione, rappresentata dagli avv. Alessandra Camba e Sandra Trincas per effetto di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta e dagli stessi difesa, resistente.

M o t i v a z i o n e Con ricorso depositato il 6 maggio 2005 il Comune di Teulada, premesso che negli anni 1957 e 1958 taluni terreni, ivi dettagliatamente indicati, ricompresi nella sua circoscrizione, facenti parte del demanio civico ed assegnati con decreto commissariale, 4 dicembre 1939, n. 255, alla categoria A), 'bosco o pascolo', erano stati oggetto di espropriazione per opere militari e di successiva occupazione da parte del Ministero della difesa, ha sostenuto che la predetta espropriazione fosse illegittima perche' attuata senza la, a suo parere necessaria, previa autorizzazione della Regione autonoma della Sardegna e che, di conseguenza, la suddetta natura dei terreni de quibus non fosse in realta' mai venuta meno. Pertanto ha chiesto che fosse accertata e dichiarata l'attuale appartenenza al demanio civico dei terreni medesimi.

Il contraddittorio si e' quindi instaurato con la Regione autonoma della Sardegna, che ha sollecitato l'accoglimento del ricorso, e col Ministero della difesa, che, invece, ne ha chiesto il rigetto.

La causa, istruita con produzioni documentali, all'udienza del 6 giugno 2008 e' stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante di dover sollevare d'ufficio, in via incidentale, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.

3 - degli artt. 74 e 75...

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