N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 2008

IL TRIBUNALE Nella causa pendente tra T.M.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologica (in prosieguo TME); Termomeccanica S.p.A. (in prosieguo TM); Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia S.r.l. (in prosieguo SIEE) e Veolia Servizi Ambientali S.p.A. (in prosieguo VSA); Veolia Proprete' s.a.

(in prosieguo VP); T.E.V. S.p.A. Termo Energia Versilia (in prosieguo TEV); Vercelli Energia S.r.l. (in prosieguo VE) nonche' Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia S.p.A. (in prosieguo VSAT);

Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20 ottobre 2008,

O s s e r v a Il reclamo avverso il provvedimento di reiezione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo e' ammissibile.

Cio' in ragione detta dichiarata illegittimita' costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., netta parte in cui non prevedevano la reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c. (cfr. Corte cost. sent. 144/08).

L'eccezione d'incompetenza, reiterata dalle societa' reclamate per il caso di ritenuta ammissibitita' del reclamo, e' inammissibile.

Nelle cause relative ai diritti di obbligazione, infatti, il convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsto dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. indicando, specificamente, a pena di inefficacia dell'eccezione, quale e' il giudice che ritiene competente in relazione ai criteri medesimi (cfr. Cass. 10532/97,

Cass. 8224/99, Cass. 6893/01, Cass. 3111/02 e Cass. 5572/05).

Nella fattispecie simile indicazione e' mancata.

Inoltre, l'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito e' imposta dall'art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore (cfr. Cass. 17399/07), con la conseguenza che - peraltro, in mancanza di norma che - diversamente disponga - la necessita' dell'indicazione a fini di efficacia dell'eccezione sussiste anche nell'ambito dei giudizi cautetari.

Cio' premesso, occorre ricordare come la vicenda di cui e' oggi investito il Collegio tragga origine dal contratto stipulato tra TME,

TM, VSA e VP in forza del quale VSA acquistava da TME azioni pari al 75% del capitale sociale di TMT Tecnitalia S.p.A. (successivamente VSAT) - attraverso di essa acquisendo anche il controllo delle societa' TEV e VE -, con perfezionamento al momento del c.d.

'closing'.

Con missiva del 30 giugno 2008 VSA lamentava, con riferimento agli impianti inceneritori di TEV, VSAT e VE, che prima del closing essi erano stati gestiti in violazione della normativa dettata a tutela dell'ambiente, mediante alterazione del c.d. 'software di monitoraggio delle emissioni' in modo da far risultare un minor livello di emissioni di...

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