N. 161 SENTENZA 18 - 22 maggio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), sostituito dall'art. 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.

155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), promosso dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di L. V. A., con ordinanza del 6 febbraio 2008, iscritta al n.

143 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 6 febbraio 2008, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), cosi' come sostituito dall'art. 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.

155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), 'nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno'.

  1. - Il rimettente riferisce che L. V. A. e' stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, cosi' come sostituito dall'art. 14 del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, perche' - sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza - non ottemperava alle prescrizioni imposte dal provvedimento del tribunale, risultando assente dalla propria abitazione all'esito del controllo effettuato alle ore 00,45 del 27 novembre 2006, cosi' contravvenendo all'obbligo di permanenza in essa dalle ore 20,00 alle ore 7,00.

    All'udienza del 6 febbraio 2008, esaurita la fase istruttoria del dibattimento, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.

    Il rimettente sostiene che la sanzione da applicare, nell'ipotesi di affermazione della penale responsabilita' dell'imputato, dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla disposizione la cui legittimita' costituzionale e' posta in dubbio.

    Infatti, prima della modifica dell'art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, le violazioni delle prescrizioni imposte insieme con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale integravano la contravvenzione di cui al medesimo art. 9, comma 1, salvi i casi di effettivo allontanamento dal comune, o di violazione concreta del divieto di soggiorno, questi soltanto sanzionati dal citato art. 9, comma 2.

    Invece, dopo la menzionata modifica, si e' affermato nella giurisprudenza di legittimita' un incontroverso indirizzo interpretativo, secondo il quale qualsiasi violazione agli obblighi o alle prescrizioni relative alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno deve essere sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni, essendo comunque configurabile, in tali fattispecie, il delitto di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956.

    In questo quadro, condotte criminose del tutto simili a quella oggetto del processo a quo, nel quale la violazione ascritta al prevenuto e' costituita dall'abusivo allontanamento dalla propria abitazione nelle ore notturne, sono sanzionate con pena ben piu' mite, come avviene per i delitti di abusivo allontanamento dalla localita' di esecuzione degli arresti o della detenzione domiciliare, di cui agli artt. 385 del codice penale e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), peraltro, posti a tutela di beni giuridici non...

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