N. 160 SENTENZA 18 - 22 maggio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettere l), p), e t), punti 1 e 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008) e degli articoli 6; 7, comma 3; 14, commi 2, 3 e 4; 18; 20, comma 2; 33; 36, commi 7 e 8; 53, comma 2; 58, comma 4; 59, comma 5;

60, comma 4, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n.

3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 aprile 2008, depositato in cancelleria il 10 aprile 2008 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 2009 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 3 aprile 2008 e depositato il successivo giorno 10 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 27, comma 1, lettere l), p), t), punti 1 e 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione. Il ricorrente ha dedotto, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione, 'per omesso adeguamento' a quanto concordato con lo Stato, degli articoli 6, 7, comma 3, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n.

3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).

1.1. - In particolare, con un primo gruppo di censure il ricorrente ha dedotto la illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale campana n. 1 del 2008.

  1. Innanzitutto, viene denunciato l'art. 27, comma 1, lettera l), della predetta legge, che ha modificato l'art. 30, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2007. Quest'ultima norma, nella sua versione originaria, prevedeva che 'se un concorrente intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice e successive modifiche'. La norma impugnata ha aggiunto le seguenti parole: 'in caso di appalti di lavori, servizi, forniture di importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie'. Tali modifiche, consentendo il ricorso all'istituto dell'avvalimento soltanto in relazione agli appalti sopra la soglia comunitaria, si porrebbero in contrasto con l'art. 121, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), secondo il quale devono essere applicate le norme contenute nel decreto stesso anche per i contratti di rilevanza non comunitaria, salvo che non sia diversamente disposto dalla stessa normativa statale. Si tratta, precisa il ricorrente, di un istituto inerente le procedure di aggiudicazione ed i criteri di qualificazione che l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale, in quanto rientranti nella nozione di ordinamento civile, cosi' come statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 401 del 2007.

  2. In secondo luogo, si assume la illegittimita' dell'art. 27, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 1 del 2008, che, modificando l'art. 38, comma 5, lettera b), della precedente legge regionale n. 3 del 2007, prevede la possibilita' di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi, gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario, a condizione, tra l'altro, che tale possibilita' sia indicata nel bando originario.

    Tale disposizione regionale contrasterebbe con l'art. 57, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006, che stabilisce il piu' ampio termine di tre anni dalla stipulazione del contratto originario. Sul punto si rileva come l'individuazione della procedura di affidamento afferisca all'ambito materiale della tutela della concorrenza, che l'art. 4, comma 3, del Codice degli appalti assegna alla competenza esclusiva statale, cosi' come stabilito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 401 del 2007.

  3. Il ricorrente ritiene costituzionalmente illegittimo anche l'art. 27, comma 1, lettera t), punto 1, della citata legge regionale n. 1 del 2008, che, apportando modifiche all'art. 46, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2007, sancisce l'obbligatorieta' dell'esclusione automatica delle offerte anomale da parte delle stazioni appaltanti, nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso. Tale previsione contrasterebbe con quanto stabilito dall'art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, che prevede la facolta' e non l'obbligatorieta' dell'esclusione e violerebbe, pertanto, la competenza esclusiva statale in materia di 'qualificazione e selezione dei concorrenti' di cui all'art. 4, comma 3, del suddetto decreto. Si tratterebbe, infatti, di ambiti rientranti nella nozione di tutela della concorrenza, cosi' come definita da questa Corte con la richiamata sentenza n. 401 del 2007.

  4. Si assume poi la illegittimita' dell'art. 27, comma 1, lettera

    t), punto 5, della legge regionale n. 1 del 2008. Tale norma disciplinerebbe, secondo il ricorrente, la qualificazione dei concorrenti in maniera differente rispetto a quanto disposto dall'art. 40 del Codice degli appalti. Si tratta di una materia, quella della qualificazione, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Codice degli appalti, con conseguente invasione dell'ambito materiale rappresentato dalla tutela della concorrenza, di pertinenza dello Stato.

    1.2. - Esposto cio', il ricorrente rileva come, in riferimento alla legge regionale n. 3 del 2007, si fosse tenuta, 'in applicazione del principio di leale collaborazione', una riunione tecnica in data 14 maggio 2007, in cui 'la Regione si era impegnata a modificare alcune disposizioni di tale provvedimento in modo da superare i profili di illegittimita' costituzionale gia' rilevati dal Dipartimento affari regionali, nonche' dal Ministero delle infrastrutture e dall'Autorita' di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture'. In base a tale impegno, sottolinea l'Avvocatura generale dello Stato, la Regione avrebbe dovuto, in ossequio al principio di leale collaborazione, modificare le seguenti disposizioni:

    art. 6, che disciplina il responsabile unico del procedimento in maniera difforme dal Codice, in contrasto con quanto disposto dall'art. 10 dello stesso Codice;

    art. 7, comma 3, concernente la programmazione, perche' in contrasto con l'art. 128, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006;

    l'art. 14, commi 2, 3, 4, che attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire le modalita' e le forme di verifica e validazione dei progetti, laddove l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n.

    163 del 2006 prevede la competenza legislativa dello Stato nella disciplina delle attivita' di progettazione;

    l'art. 18, in materia di interventi di urgenza e somma urgenza, che, incidendo sulle procedure di aggiudicazione con previsioni restrittive della concorrenza che consentono anche il ricorso ad affidamenti diretti, contrasterebbe con l'art. 4, comma 3, del d.lgs.

    n. 163 del 2006;

    l'art. 20, comma 2, concernente la qualificazione degli operatori economici, che, escludendo la possibilita' del ricorso all'istituto dell'avvalimento per i contratti sotto-soglia, contrasterebbe con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 'oltre che con le direttive comunitarie di riferimento per limitazione della concorrenza';

    l'art. 33, che, demandando, senza alcuna riserva, al legislatore regionale le modalita' relative alle proposte da presentare all'amministrazione aggiudicatrice, 'presenta profili di illegittimita' costituzionale' in quanto la disciplina delle procedure di aggiudicazione sarebbe di competenza dello Stato;

    l'art. 36, commi 7 e 8, che, rinviando al regolamento regionale per i 'criteri organizzativi concernenti l'uso della procedura ristretta semplificata per i lavori non superiori a 750.000 euro', violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di procedure di affidamento;

    l'art. 53, comma 2, che, demandando alla Giunta regionale la predisposizione di schemi di piani di sicurezza e coordinamento, nonche' la modulistica, sarebbe costituzionalmente illegittimo perche' la materia 'piani di sicurezza' sarebbe di pertinenza statale alla luce di quanto prescritto dall'art. 4, comma 3, del Codice (si richiama la sentenza n. 401 del 2007 della Corte);

    l'art. 58, comma 4, che vietando di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, violerebbe la competenza esclusiva statale prevista dagli artt. 4, comma 3, e 141, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006;

    l'art. 59, comma 5, che, nella parte in cui stabilisce che l'incarico debba essere affidato nei modi previsti dalla legge regionale, 'eccede dalla competenza regionale in quanto l'affidamento dell'incarico dovrebbe avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice';

    l'art. 60, comma 4, che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT