N. 157 ORDINANZA 6 - 19 maggio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 267 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di M.V. ed altri con ordinanza del 17 aprile 2007, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 17 aprile 2007, il Tribunale di Enna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 15 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 267 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto di autorizzazione delle intercettazioni di comunicazioni debba contenere, a pena di nullita' dell'atto, la sottoscrizione del giudice;

che il rimettente riferisce, in punto di fatto, che nel corso del processo a quo - provvedendo sulle richieste di prova formulate dalle parti - il Tribunale di Enna aveva accolto, con ordinanza dell'11 ottobre 2005, l'eccezione della difesa di inutilizzabilita' delle intercettazioni tra presenti, perche' autorizzate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta con decreto privo di sottoscrizione;

che, in una successiva udienza, l'ordinanza era stata peraltro revocata dal medesimo Tribunale, in diversa composizione, che aveva dichiarato quindi utilizzabili le predette intercettazioni;

che i difensori degli imputati avevano chiesto, tuttavia, al Tribunale di riesaminare l'eccezione di inutilizzabilita', deducendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 267 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 2, 3, 15 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la sottoscrizione del giudice quale requisito a pena di nullita' dell'atto;

che, ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante, stante la necessita' di fare applicazione della norma sospettata di incostituzionalita', in sede di delibazione della rinnovata eccezione della difesa;

che il giudice a quo reputa, altresi', la questione non manifestamente infondata in...

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