N. 155 ORDINANZA 6 - 19 maggio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186 del codice del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di P.P. con ordinanza del 9 giugno 2006, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che con ordinanza del 9 giugno 2006, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) - come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada);

che, riferisce il rimettente, P.P. e' stato citato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, emesso per il reato di cui all'art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, accertato in data 31 gennaio 2004 e ascrittogli per avere circolato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata, stabilendo al primo comma la competenza del Tribunale, con conseguente preclusione all'accesso all'oblazione (gli artt. 162 e 162-bis del codice penale prevedono la possibilita' di oblazionare le sole contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, ovvero con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda), determina una ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche, a tutto vantaggio di chi sia incorso nella...

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