N. 153 ORDINANZA 6 - 19 maggio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettere j) e m), 52, comma 1, 53, comma 1, e 55, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18/21 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2008 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nella Camera di consiglio del 1° aprile 2009 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 18/21 febbraio 2008, depositato il successivo 25 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimita' costituzionale, in via principale, degli articoli 3, comma 1, lettere j) e m), 52, comma 1, 53, comma 1, e 55, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 10 del 21 dicembre 2007, recante 'Norme per la gestione integrata dei rifiuti', in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. l) ed s), della Costituzione, in relazione all'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonche' alle direttive 75/442/CE del 15 luglio 1975 e 2006/12/CE del 5 aprile 2006:

che il ricorrente ha censurato il citato art. 3, comma 1, lettere j) ed m), con riguardo alle definizioni del 'punto di raccolta' e del 'centro di trasferenza', che violerebbero il disposto dell'art. 117, primo comma, Cost., nonche' dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ai sensi dei quali lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia di tutela dell'ambiente;

che la disposizione impugnata, infatti, prevedendo che le attivita' svolte dai centri di raccolta e di trasferenza, come definiti alle lettere j) ed m) del comma 1, non debbano essere considerate quali operazioni di stoccaggio e non debbano, dunque, essere autorizzate, contrasterebbe con la disciplina comunitaria e nazionale su indicata, alla luce della quale le 'ecopiazzole', o 'isole ecologiche', presso le quali...

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