N. 152 SENTENZA 6 - 19 maggio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra C. C. e il Ministero della Difesa, con ordinanza del 18 settembre 2008, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell'indennita' speciale una tantum contemplata dalla disposizione medesima in favore del personale di polizia invalido per causa di servizio.

Il Tribunale amministrativo rimettente riferisce che dinanzi a esso pende il ricorso proposto da un ufficiale dell'Esercito italiano, al quale sono state diagnosticate alcune infermita' giudicate dipendenti da causa di servizio, per l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della difesa, pur concedendo l'equo indennizzo, ha rigettato la domanda di corresponsione dell'indennita' speciale prevista dalla disposizione impugnata. La disposizione in questione riconosce agli appartenenti alle forze di polizia, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'invalidita', una speciale indennita' una tantum, proporzionata al grado di invalidita' accertato, di importo pari all'equo indennizzo maggiorato del venti per cento. L'unico motivo di ricorso, prosegue il Tribunale amministrativo, e' l'asserito contrasto tra la disposizione e l'art.

3 Cost.

  1. - In ordine alla rilevanza della...

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