Sentenza nº 180 da Constitutional Court (Italy), 23 Luglio 2015

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione23 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 180

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2014 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2014.

Udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso, spedito per la notifica il 17 ottobre 2014, ricevuto il 21 ottobre e depositato il successivo 27 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione.

  2. – In primo luogo il ricorrente impugna l’art. 42, commi 4 e 5, della citata legge regionale n. 26 del 2014, nella parte in cui stabilisce che «[n]elle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell’impiantistica di trattamento programmata è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trattamento parziale degli stessi» (comma 4), precisando che «[l]e disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano regionale dei Rifiuti e comunque non oltre il 31 luglio 2015» (comma 5).

    Tali disposizioni, procrastinando al 31 luglio 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati e consentendo il conferimento nella medesima discarica, sino a tale data, di rifiuti urbani che hanno subìto un trattamento parziale, senza specificare in cosa debba consistere tale trattamento, si porrebbero in contrasto con gli artt. 7 e 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). Il ricorrente ricorda che il predetto art. 7 vieta espressamente il conferimento in discarica dei rifiuti non trattati, eccetto quelli per i quali sia dimostrato che il trattamento non è necessario. Il successivo art. 17, comma 1, prevede che «[l]e discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere […] i rifiuti per cui sono state autorizzate» fino al 31 dicembre 2008, termine così prorogato dall’art. 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

    Tali disposizioni sarebbero, altresì, in contrasto sia con quanto stabilito dal legislatore comunitario nella direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE (Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti), sia con i princípi generali in tema di discariche elaborati dalla Corte di giustizia in numerose pronunce (di recente, sentenza 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13, Commissione europea contro Repubblica italiana), princípi che non potrebbero essere derogati dalla Regione in considerazione del vincolo derivante dall’art. 117, primo comma, Cost.

    Da ciò il ricorrente desume che l’art. 42, commi 4 e 5, della legge regionale n. 26 del 2014 vìoli sia l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» cui la costante giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della gestione dei rifiuti, sia l’art. 117, primo comma, Cost., in tema di vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

  3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l’art. 51, comma 4, della medesima legge regionale n. 26 del 2014, nella parte in cui, inserendo il comma 9-bis all’art. 2 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre...

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