Sentenza nº 181 da Constitutional Court (Italy), 23 Luglio 2015

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione23 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 181

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015) e degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l’anno 2013 e pluriennale 2013-2015), promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l’esercizio finanziario 2013 con ordinanza del 10 novembre 2014, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 10 novembre 2014, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 2014, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), limitatamente alle variazioni apportate in entrata mediante l’istituzione del capitolo 59300 (UPB DB902) con uno stanziamento di euro 447.693.392,78 e del capitolo 59350 (UPB DB902) con uno stanziamento di euro 803.724.000,00 ed in uscita mediante la istituzione del capitolo 200/0 (UPB DB09010) dell’importo di euro 447.693.392,78 e del capitolo 156981 (UPB DB20151) con uno stanziamento di euro 803.724.000,00 e degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l’anno 2013 e pluriennale 2013-2015), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione.

    La sezione di controllo rimettente riferisce che, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2013 della Regione Piemonte, dal conto del bilancio emergerebbe un disavanzo di amministrazione pari ad euro 364.983.307,72 risultante dal saldo algebrico tra fondo cassa (+598.037.823,71), residui attivi (+3.328.145.970,67) e residui passivi (-4.291.167.102,10). L’analisi effettuata dalla sezione avrebbe evidenziato che questo risultato deriverebbe anche dall’utilizzo, come fonti di finanziamento del pregresso disavanzo di amministrazione e di alcune nuove spese in materia sanitaria, delle risorse erogate dallo Stato in applicazione degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64. L’utilizzo in tal senso delle suddette risorse finanziarie sarebbe stato disposto dalle leggi reg. Piemonte n. 16 e n. 19 del 2013.

    In particolare, nel corso del 2013, la Regione Piemonte avrebbe sottoscritto, in applicazione delle norme richiamate, quattro contratti con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), ottenendo risorse finanziarie per un importo di euro 2.554.603.200,01, così destinate: a) euro 447.693.392,78, concessi per l’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari. L’importo sarebbe stato destinato a finanziare parzialmente il disavanzo risultante dal conto del bilancio 2012 (euro 1.150.257.926,03). La relativa variazione di bilancio sarebbe stata disposta in sede di assestamento con la legge regionale n. 16 del 2013, che avrebbe previsto in entrata il capitolo 59300 (UPB DB902) con uno stanziamento di euro 447.693.392,78, interamente riscosso, ed in uscita ha iscritto lo stesso importo quale disavanzo di amministrazione (capitolo 200/0 UPB DB09010); b) euro 803.724.000,00, concessi per l’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine degli enti del servizio sanitario nazionale, e destinati a finanziare il capitolo 156981, avente per oggetto «trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l’erogazione delle risorse di cui all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 35/2013», per allineamento con la situazione patrimoniale delle aziende sanitarie regionali (importo rilevato dalla sezione in sede di parificazione 2012 a rettifica, in incremento, del disavanzo 2012 di euro 1.150.257.926,03). Anche in questo caso la variazione di bilancio sarebbe stata disposta in sede di assestamento di bilancio con la legge regionale n. 16 del 2013, che avrebbe previsto in entrata il capitolo 59350 (UPB DB902) ed in uscita il capitolo 156981 (UPB DB20151), entrambi con uno stanziamento di euro 803.724.000,00 ed i relativi importi sarebbero stati interamente riscossi e pagati; c) euro 660.206.607,23, concessi per l’estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine diversi da quelli finanziari e sanitari, e destinati ad ulteriore parziale finanziamento del disavanzo risultante dal conto del bilancio 2012. La relativa variazione di bilancio sarebbe stata disposta dall’Allegato A) della legge regionale n. 19 del 2013, che in entrata avrebbe incrementato il capitolo 59300 (UPB DB902) di euro 660.206.607,23, interamente riscossi, ed in uscita avrebbe incrementato di pari importo il disavanzo di amministrazione 2012 da ripianare (capitolo 200/0 UPB DB09010); d) euro 642.979.200,00, concessi per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine degli enti del servizio sanitario regionale. L’importo (emerso successivamente alla parificazione del rendiconto 2012) sarebbe stato destinato a ripianare le perdite derivanti dai cosiddetti “ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie” e la relativa variazione di bilancio sarebbe stata disposta dall’Allegato C) della legge n. 19 del 2013, che avrebbe incrementato in entrata il capitolo 59350 (UPB DB902) di euro 642.979.200,00, interamente riscossi, ed in uscita avrebbe istituito il capitolo 156985 (UPB DB20151) avente per oggetto «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l’erogazione delle risorse di cui all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013 e dell’art. 13, comma 6, del d.l. 102/2013», con uno stanziamento di euro 642.979.200,00 interamente pagato.

    La somma delle variazioni sopra descritte, pari ad euro 2.554.603.200,01, corrisponderebbe al totale dei quattro contratti stipulati con il MEF.

    La sezione rimettente dubita della legittimità costituzionale delle suddette variazioni di bilancio e correlativamente delle leggi regionali n. 16 e n. 19 del 2013, che le hanno disposte.

    Preliminarmente la sezione di controllo rimettente richiama la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (si citano le sentenze n. 213 del 2008, n. 244 del 1995, n. 142 del 1968, n. 121 del 1966, n. 165 del 1963) che riconosce alla Corte dei conti la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parificazione del rendiconto.

    La sezione di controllo rimettente ritiene inoltre di essere legittimata ad adire la Corte costituzionale non solo con riferimento all’art. 81 Cost., ma anche con riferimento a tutte le norme costituzionali in materia di finanza pubblica, compreso l’art. 119, sesto comma, Cost., a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha introdotto la nuova formulazione dell’art. 119, sesto comma, Cost., e dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha inserito ulteriori norme in materia di finanza pubblica ed in particolare il nuovo art. 97, primo comma, Cost., come interpretate ed applicate nella recente giurisprudenza costituzionale (si cita la sentenza n. 188 del 2014).

    Sotto il profilo della rilevanza, la sezione rimettente ritiene necessario precisare l’oggetto del giudizio di parifica, riportando testualmente l’art. 39 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, al quale rinvia l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede la parificazione per le Regioni a statuto ordinario, nonché richiamando quanto precisato dalla Corte costituzionale, secondo la quale in sede di parificazione «la decisione da assumere non può non vertere anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli accennati equilibri, in relazione, tra l’altro, ai vincoli posti dalla...

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