Sentenza nº 176 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2015

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione16 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 176

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo GROSSI Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 22 agosto 2014, depositato in cancelleria il 28 agosto 2014 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato Marina Valli per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 22 agosto 2014, depositato il successivo 28 agosto e iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2014, la Regione siciliana ha promosso, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per violazione degli artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

    L’impugnato art. 4, comma 6-ter, stabilisce che «Per l’anno 2014 l’aliquota prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all’11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

    Secondo la Regione, la norma riserverebbe genericamente allo Stato la maggiorazione d’imposta. La confluenza di quest’ultima nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, infatti, sarebbe un accantonamento indifferenziato di entrate, senza specifica destinazione.

  2. – Con atto depositato il 30 settembre 2014, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri...

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