Ordinanza nº 160 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 2015

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione15 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 160

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27 novembre 2013, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2013 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2013.

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 novembre 2013 e depositato il 5 dicembre 2013 (reg. ric. 100 del 2013), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013;

che, ad avviso del ricorrente, l’impugnata disposizione, pur qualificandosi come interpretazione autentica dell’art. 38 della legge della Regione autonoma siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale), avrebbe in realtà natura innovativa ed efficacia retroattiva, determinando un ampliamento indefinibile della platea dei destinatari della disciplinata prosecuzione del rapporto di lavoro: platea non limitata, come nel richiamato art. 38, esclusivamente a coloro i quali avessero un rapporto di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2013) e alle condizioni ivi previste; bensì estesa anche ai titolari di contratti di lavoro «assistiti», termine non...

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