Sentenza nº 155 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 2015

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione15 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 155

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promossi nell’ordine dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione siciliana, dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e poi ancora dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorsi notificati il 23-28, il 25, il 24, il 25 febbraio 2012, il 19-22, il 27 e il 26 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 29 febbraio, il 1°, il 2 e il 5 marzo 2012, il 25 febbraio, il 4 e l’8 marzo 2013, rispettivamente iscritti ai nn. 38, 39, 47 e 50 del registro ricorsi 2012 ed ai nn. 24, 32 e 41 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione (di cui due fuori termine) del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 maggio 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Marina Valli per la Regione siciliana, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friul-Venezia Giulia nonché gli avvocati dello Stato Maria Elena Scaramucci e Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con quattro distinti ricorsi, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 38 del 2012), la Regione siciliana (reg. ric. n. 39 del 2012), la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 47 del 2012) e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 50 del 2012) hanno impugnato, tra le altre disposizioni, gli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

    Con ricorsi successivi, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 24 del 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013) e la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 41 del 2013) hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che hanno parzialmente modificato o ribadito le disposizioni oggetto di impugnazione con i primi ricorsi.

  2. – L’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, dopo aver stabilito al comma 1 che «L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.», dispone che: a) «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo […]. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni» (comma 11); b) «Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le seguenti disposizioni: a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126» (comma 14, lettera a); c) «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17).

    L’art. 13, comma 11, è stato dapprima modificato dall’art. 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 – nel senso che per gli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato e non si applica il successivo comma 17 – e poi abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall’art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012, mentre la lettera a) del medesimo comma ha specificamente soppresso la riserva erariale.

    L’art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, dopo aver disposto che «A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni» (comma 1) e che «Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato» (comma 13), stabilisce che «A decorrere dall’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo» (comma 13-bis).

    L’art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 ha subito dapprima delle modifiche – ma non nel censurato comma 13-bis – e poi è stato abrogato dall’art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

    Per l’anno 2013 e per le Regioni ordinarie ed insulari la riduzione dei Fondi e dei trasferimenti prevista dalla norma impugnata è stata sostituita da una diretta riserva erariale del maggior gettito TARES ad opera dell’art. 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con...

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