N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2009

IL TRIBUNALE Nel procedimento per esdebitazione n. 8/08 ha emesso la seguente ordinanza.

Vista l'istanza presentata in data 19 maggio 2008 dal fallito Mandini Claudio, quale socio illimitatamente responsabile della societa' Metal Arredo sdf, dichiarata fallita da questo tribunale con sentenza di data 19 luglio-24 luglio 1989, n. 3457, per ottenere l'esdebitazione prevista dagli artt. 142 e 143 di cui al r. d. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modificazioni;

Rilevato che il fallimento e' stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo in data 13 dicembre 2001;

Considerato che nel vigore del d.lgs. n. 5/2006, non rinvenendosi disposizioni transitorie concernenti il nuovo istituto dell'esdebitazione, si era posto il problema dell'applicabilita' del beneficio dell'esdebitazione solo alle procedure disciplinate dalla legge fallimentare riformata (e quindi aperte dopo la sua entrata in vigore in data 16 luglio 2006) o anche alle procedure regolate dalla veccha disciplina, vale a dire aperte con sentenza di fallimento emessa prima di tale data, che andavano definite secondo la legge anteriore e vi erano state diverse soluzioni giurisprudenziali, alcune di segno contrario che restringevano l'applicabilita' dell'istituto alle sole procedure riformate (cfr. Trib. Sulmona, 25 gennaio 2007, in Fa, 2007, 592 e Trib. Vicenza, 16 novembre 2006, in Fa, 2007, 457) e altre di segno piu' liberale, che estendevano il beneficio anche alle procedure ancora pendenti a tale data o gia' chiuse alla data del 16 luglio 2006 (cfr. Trib. La Spezia, 5 ottobre 2006, in www.ludicium.it, Trib. Piacenza, 21 marzo 2007, in www.Altalex, Trib. Udine, 21 dicembre 2007, in Fall., 2008, e in www.Unijuris, C. d'App. Venezia, 13 luglio 2007, T. Novara, 21 maggio 2007 e T. Tolmezzo, 17 maggio 2007, in Fa, 2007, 974);

Considerato che il decreto correttivo di cui al d.lgs. n.

169/2007 ha inteso dare soluzione a tale problema prevedendo agli artt. 19 e 22 una specifica disciplina transitoria, nel senso che le citate disposizioni si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006 e non ancora chiuse alla stessa data, nonche' a quelle aperte prima di tale data e chiuse prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo, vale a dire prima del 31 dicembre 2007, specificando che per queste ultime procedure la domanda di esdebitazone poteva essere presentata nel termine (di decadenza) di un anno di cui all'art. 143, primo comma...

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