Sentenza nº 151 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2015

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione14 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 151

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, lettere a) e b), (recte: 53, comma 2), e 54, commi 5 e 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 20-27 giugno 2014, depositato in cancelleria il 26 giugno 2014 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso spedito per la notificazione il 20 giugno 2014, ricevuto il successivo 27 giugno e depositato il 26 giugno 2014 (reg. ric. n. 46 del 2014), ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, lettere a) e b), (recte: 53, comma 2), e 54, commi 5 e 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

    Il ricorrente osserva che le norme impugnate, al fine di regolare l’accesso a prestazioni sociali, impiegano l’indicatore delle condizione economica familiare (ICEF), anziché l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

    Quest’ultimo è disciplinato dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e impone criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

    Ricorda il ricorrente che l’ISEE, come questa Corte avrebbe affermato con la sentenza n. 297 del 2012, determina un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, posto che queste ultime vanno assicurate in condizioni di uguaglianza sull’intero territorio nazionale.

    La Provincia autonoma, pertanto, non avrebbe competenza per derogare a tale criterio normativo.

  2. – Si è costituita la Provincia autonoma di Trento, eccependo l’inammissibilità del ricorso, e chiedendone, nel merito, il rigetto.

    La Provincia premette che l’art. 53, comma 2, impugnato, inserendo il comma 2.1. nell’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», con riferimento all’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ridetermina a favore del conduttore il canone di locazione, in presenza di eventi che abbiano comportato una diminuzione del reddito stimata sulla base dell’ICEF.

    L’art. 54 impugnato, invece, disciplina la concessione di contributi pubblici per l’acquisto o la ristrutturazione di un’abitazione privata, disponendo che gli aspiranti siano collocati in graduatoria anche in base all’ICEF (comma 5) e che la Giunta determini il livello minimo e massimo dell’indicatore ICEF per l’accesso al contributo (comma 8, lettera b).

    Ciò detto, la parte resistente osserva che l’ICEF, anziché appartenere al campo dei livelli essenziali delle prestazioni, è oggetto della competenza legislativa ed amministrativa propria della materia cui si riferiscono i benefici concessi sulla base di tale indicatore. Nel...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT