Sentenza nº 152 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2015

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione14 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 152

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 8-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Regione Campania con ricorso spedito per la notifica il 21 agosto 2014, depositato in cancelleria il 22 agosto 2014 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − La Regione Campania ha proposto questione di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 9, comma 8-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze si avvalga di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza, per le procedure di gara finalizzate all’acquisizione di beni e di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione europea.

    La ricorrente sostiene che la norma impugnata, «non limitando esplicitamente il proprio ambito operativo alle sole amministrazioni statali», violerebbe gli artt. 97, 118 e 120 della Costituzione ed in tal senso svolge le sue argomentazioni.

  2. − Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, la non fondatezza della questione.

  3. − In prossimità dell’udienza la Regione Campania ha depositato memoria con la quale insiste per la declaratoria di incostituzionalità del denunciato art. 9, comma 8-bis, ribadendo quanto già assunto con il ricorso.

    Considerato in diritto

  4. – Riservata a separata pronuncia la decisione sull’impugnazione proposta dalla Regione Campania avverso altre disposizioni contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, viene in questa sede in esame la questione di legittimità costituzionale relativa dell’art. 9, comma 8-bis.

    Detta ultima disposizione recita testualmente: «Nell’ottica della semplificazione e dell’efficientamento dell’attuazione dei...

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