Sentenza nº 141 da Constitutional Court (Italy), 09 Luglio 2015
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 09 Luglio 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 141
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 1, commi 138, 141, 142, 143 e 146 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), promossi dalle Regioni autonome Valle dAosta/Vallée dAoste e Friuli-Venezia Giulia con ricorsi notificati il 19-22 e il 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 25 febbraio e il 4 marzo 2013, rispettivamente iscritti ai nn. 24 e 32 del registro ricorsi 2013.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e lavvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
Alcune Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome dubitano della legittimità costituzionale di alcune disposizioni dellart. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013); in particolare hanno impugnato, tra gli altri, i commi 138, 141 e 143 (la Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste); i commi 138, 141, 142, 143 e 146 (la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano); i commi 138, 141, 142, 143, 145 e 146 (la Regione Sardegna), denunciandone il contrasto con i rispettivi statuti nonché con gli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.
-
− La Regione Sardegna, la Regione Trentino-Alto Adig/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 23, 28, 27 gennaio e 3 marzo 2015, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso. A seguito di accettazione delle rinunce da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con atti depositati in cancelleria in data 5, 17 e 19 marzo 2015, previa riunione dei predetti ricorsi, questa Corte ha dichiarato estinto il processo con ordinanza n. 68 del 2015.
-
− La Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste ha proposto questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto, tra gli altri, i commi 138, 141 e 143 dellart. 1 della legge n. 228 del 2012, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con lart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle dAosta).
A parere della ricorrente, le censurate disposizioni si spingerebbero a disciplinare in modo specifico singole voci di spesa regionale, eccedendo la competenza statale e violando gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., i quali garantiscono, in combinato disposto con lart. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la sfera di autonomia finanziaria della Regione. Del resto, questa Corte avrebbe in più occasioni ribadito che non possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che intervengono, come nel caso di specie, a fissare vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni. A tal proposito si rimanda altresì allaffermazione del principio secondo cui la legge dello Stato potrebbe legittimamente fissare solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Le disposizioni censurate, lungi dal fissare un limite complessivo alla spesa regionale, vincolerebbero in modo stringente la Regione, privandola illegittimamente della libertà di allocazione delle proprie risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Rispetto a tale prospettiva prosegue la ricorrente non assumerebbe alcun rilievo il fatto che le previsioni oggetto di gravame si presentino come temporalmente limitate.
Stante lincidenza della disciplina statale su ambiti competenziali riservati, la ricorrente lamenta la violazione della propria potestà legislativa nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione» e «finanze regionali e comunali», tutelate in capo alla medesima Regione, rispettivamente dallart. 2, comma l, lettera a), e dallart. 3, comma l, lettera f), dello statuto.
3.1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito con atto depositato il 2 aprile 2013 deducendo linfondatezza delle censure prospettate.
Si argomenta che le norme impugnate recherebbero misure di contenimento di talune spese delle Amministrazioni pubbliche e che tali misure, nel complesso, sarebbero strumentali al perseguimento di obiettivi di finanza pubblica tesi a garantire anche una maggior riqualificazione della spesa pubblica complessiva.
Si sostiene che la normativa statale potrebbe considerarsi espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica nel senso di limite globale e complessivo, al punto che ciascuna Regione dovrebbe ritenersi libera di darvi attuazione, nelle varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti, in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale.
-
− La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto, tra gli altri, i commi 138, 141, 142, 143 e 146 dellart. 1 della legge n. 228 del 2012, per violazione (con riferimento al comma 138) dellart. 117, terzo comma, Cost., oltre che dellautonomia finanziaria della Regione delineata dal Titolo IV della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dal d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) e dellautonomia organizzativa fissata dallart. 4, numero l, dello statuto (o dallart. 117, quarto comma, Cost., se ritenuto più favorevole) e della competenza regionale in materia di finanza locale, risultante dallart. 4, numero l-bis, dello statuto e dallart. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonché della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2011) e del relativo principio dellaccordo in materia finanziaria; e per violazione (con riferimento ai restanti commi) dellart. 117, terzo e quarto comma, Cost. oltre che degli artt. 4, 5 e 49 dello statuto, dellart. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997 e della legge n. 220 del 2010.
La Regione si sofferma su una preliminare riflessione sulla portata della clausola di salvaguardia di cui al comma 554 dellart. 1 della legge n. 228 del 2012, rimettendo alla Corte il dubbio sulleffettiva applicabilità delle disposizioni censurate alle Regioni ad autonomia speciale.
Argomenta, poi, le specifiche censure con riferimento alle disposizioni impugnate, per lipotesi in cui la Corte affermi la non operatività della predetta clausola di salvaguardia.
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