Sentenza nº 145 da Constitutional Court (Italy), 09 Luglio 2015

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione09 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 145

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Novara nel procedimento vertente tra F.V. e l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Novara con ordinanza del 7 ottobre 2014, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 7 ottobre 2014 la Commissione tributaria provinciale di Novara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo riferisce di essere stato adito da F.V., il quale – dopo essersi vanamente rivolto all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Novara per ottenere il rimborso delle somme di euro 50.610,00 e di euro 3.470,00, asseritamente non dovute, versate per l’anno d’imposta 2012 rispettivamente a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed a titolo di addizionale regionale all’IRPEF, tutte relative al reddito derivante dalla locazione di immobili di interesse storico ed artistico di sua proprietà ubicati a Verona – ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi su detta istanza. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata applicazione del più favorevole regime fiscale dettato dall’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sostituito per effetto dell’art. 4, commi 5-quater, 5-sexies, e 5-septies, del d.l. n. 16 del 2012, in violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 53, 77, secondo comma, e 81, quarto comma, Cost.

Il rimettente evidenzia come i commi censurati – tutti introdotti in sede di conversione del decreto-legge – modifichino profondamente, ed in senso deteriore per il contribuente, il precedente regime fiscale dettato per gli immobili di interesse storico o artistico dall’art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, secondo cui «In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT