Ordinanza nº 148 da Constitutional Court (Italy), 09 Luglio 2015
Relatore | Daria de Pretis |
Data di Resoluzione | 09 Luglio 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 148
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo GROSSI Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall’art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno nel procedimento vertente tra l’impresa individuale A.H. di A.L. e il Ministero dello sviluppo economico – Ispettorato territoriale della Toscana con ordinanza del 9 settembre 2010, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis.
Ritenuto che, con ordinanza del 9 settembre 2010, il Tribunale ordinario di Livorno ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall’art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;
che la questione è sorta nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, promosso dall’impresa individuale A.H. di A.L. nei confronti del Ministero dello sviluppo economico – Ispettorato territoriale della Toscana;
che, ad avviso del rimettente, il legislatore ha irragionevolmente elevato gli...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA