Sentenza nº 142 da Constitutional Court (Italy), 09 Luglio 2015

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione09 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 142

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 30 giugno 2014, n. 5, recante «Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-25 settembre 2014, depositato in cancelleria il 23 settembre 2014 ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica del 27 maggio 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notifica il 15 settembre 2014 e depositato il successivo 23 settembre 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 30 giugno 2014, n. 5, recante «Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

    La norma impugnata ha sostituito il comma 2 dell’art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 27 del 1999 con il seguente: «La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi diretti d’investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia.».

    1.1.– Secondo il Governo, l’attribuzione alla Giunta regionale del compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico, violerebbe le competenze dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell’ambiente», previste dall’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., per i seguenti motivi.

    Dall’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 154, 155 e 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si evincerebbe che la determinazione delle tariffe per i servizi idrici deve essere ricondotta alle materie, di competenza esclusiva statale, «tutela della concorrenza» e «tutela dell’ambiente» (si citano, al riguardo, le sentenze della Corte n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 307 e n. 246 del 2009). Tale riparto di competenze si imporrebbe anche alle Regioni a statuto speciale, con la sola esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano (come sancito dalla Corte con sentenze n. 137 del 2014, n. 233 del 2013 e n. 412 del 1994). Difatti, nello statuto della Regione autonoma Valle d’Aosta e nelle relative norme di attuazione, fra le molteplici disposizioni afferenti alle acque pubbliche non se ne rinverrebbe alcuna idonea a fondare la competenza legislativa esclusiva (recte: primaria) della Regione per la disciplina della materia tariffaria.

    Il Governo aggiunge che i poteri statali di regolazione tariffaria (esercitati a mezzo dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico) sono dettati da norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, in quanto tali vincolanti per la Regione autonoma Valle d’Aosta ai sensi dell’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).

    A quest’ultimo riguardo, vengono invocate, quali norme interposte: l’art. 10, comma 11 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106; l’art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito...

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