N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 2008

LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 45/V.G. del Ruolo Generale degli Affari da trattarsi in Camera di consiglio dell'anno 2008.

I n f a t t o Oggetto di questo procedimento e' l'entita' del contributo economico al mantenimento del figlio riconosciuto di genitori non coniugati, e il diritto di visita (il padre ne ha chiesto la revisione). In questo procedimento non si controverte ne' di potesta', ne' di affidamento (il minore vive con la madre e questo fatto non e' oggetto di contestazione alcuna).

Cio' posto, ritiene questa Corte che gli artt. 317-bis e 38 disp.

art. ce. come innovati dall'art. 4, comma 2, legge n. 54/20064 (v.:

Cass. 8362/2007, Cass. 5326/2008), violino piu' principi sanciti dalla Costituzione.

In primo luogo la modifica delle norme del codice (317-bis e 38 disp. art. cc), effetto della lettura sistematica dell'art. 4 legge n. 54, contrasta con lo stesso intento dichiarato del Legislatore della stessa legge n. 54/2006 di equiparare nella disciplina la famiglia cd. di fatto alla famiglia di genitori regolarmente coniugati (art. 4 comma 2: 'le disposizioni ... si applicano ...

nonche' ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati'), dal momento che separa le due famiglie quanto al giudice destinato a provvedere.

Il giudice minorile, letteralmente, poi, non e' il giudice della 'separazione' fra i conviventi more uxorio, che non hanno bisogno di alcun provvedimento del giudice per separarsi (i provvedimenti riguardano i figli, ecc.).

Il tribunale ordinario, peraltro, e' il giudice dotato di piu' specifica esperienza ad occuparsi degli aspetti patrimoniali della famiglia, come gia' rilevato in passato (Corte cost. 451/1997 e Corte cost. 23/1996).

In questa ottica la legge n. 54 radicalizza la divisione delle competenze (Tribunale ordinario, per la famiglia 'regolare',

Tribunale per i minorenni per la famiglia 'di fatto') anche con riferimento a questioni (diritti patrimoniali, di visita) che non rientrano nelle 'questioni concernenti direttamente il minore' (Corte cost. n. 451/1997, n. 4), su cui e' tarata la composizione del giudice specializzato TMM; vi e' anche la diversita' dei modelli processuali (cognizione ordinaria - anche se con rito camerale davanti al tribunale ordinario, e procedimento camerale - comunque davanti al tribunale per i minorenni), a seconda del tipo di famiglia, pur in presenza di medesimi interessi da tutelare, e dell'intento...

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