N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2008

IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva;

Rilevato in fatto quanto segue:

Pardini Nadia ha chiesto che il curatore del fallimento Ristorante Dal Matto S.r.l., sentito il giudice delegato o, direttamente, lo stesso giudice delegato, autorizzassero la Compagnia Milano Assicurazioni a corrispondere ad essa le somme portate da una sentenza di condanna al risarcimento dei danni ottenuta contro la societa' fallita e recante anche la condanna dell'assicuratore alla manleva in favore della predetta S.r.l.;

Pardini Nadia, quale avventore del ristorante gestito dalla societa' fallita, aveva infatti subito un danno per la caduta ad essa occorsa a causa della presenza di acqua sul pavimento in prossimita' dei servizi igienici;

la citata sentenza, non ottenuta nel contraddittorio del fallimento, ma solo nei riguardi della societa' fallita, conteneva statuizioni di condanna (e conseguente manleva assicurativa) con riferimento a varie voci di danno alla persona, di danno patrimoniale e di danno morale e di spese legali;

il giudice delegato, a fronte della richiesta della Pardini, aveva dichiarato non luogo a provvedere sia perche' la predetta non era creditore insinuato al passivo fallimentare, sia perche' l'indennita' assicurativa costituiva cespite di spettanza della massa, sicche' la Pardini avrebbe potuto soltanto insinuarsi al passivo e richiedere la soddisfazione nei limiti entro cui l'attivo fosse risultato capiente per il grado di prelazione spettante al credito in questione;

la Pardini proponeva reclamo ex art. 26 legge fall. avverso la predetta decisione, reiterando al Tribunale le proprie richieste;

il Tribunale, qualificando la richiesta come diretta ad ottenere l'autorizzazione al curatore alla 'ricognizione di diritti di terzi' (fattispecie prevista dall'art. 35 legge fall.) disponeva raccogliersi il parere del curatore (che, pur dubitando della fondatezza giuridica della richiesta di pagamento al di fuori del concorso, si rimetteva a giustizia) e del comitato dei creditori (che avallava, attraverso il c.d. silenzio assenso, la scelta del curatore di rimettersi a giustizia);

Osservato in diritto quanto segue:

l'assetto del diritto vivente (cfr. Cass. 28 agosto 2000, n.

11228; Cass. 13 maggio 2008, n. 11921) e' nel senso che, in presenza di assicurazione contro i danni stipulata dall'impresa fallita, spetti alla curatela l'incasso dell'indennita' assicurativa e che il danneggiato, quale creditore dell'impresa sottoposta a procedura concorsuale, possa soltanto far valere il diritto nel concorso, insinuandosi al passivo (art. 51 legge fall.) e ricevere soddisfazione nei limiti in cui il privilegio speciale ad esso attribuito dalla legge (art. 2767 c.c.) trovi capienza in considerazione del rango che gli artt. 2777 e 2778 c.c. attribuiscono a tale prelazione nel graduare i privilegi sui beni mobili;

cio' significa che, in gran parte dei casi, il privilegio speciale in questione e' destinato a soccombere rispetto a molti privilegi mobiliari generali cui e' riconosciuto un grado superiore dai citati artt. 2777 e 2778 c.c.;

nel caso di specie, allo stato attuale della procedura, ove la curatela...

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