N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 marzo 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Campania, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Campania n. 1 del 16 gennaio 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 5 del 26 gennaio 2009, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009', in relazione ai suoi articoli 12 e 25, comma 2.

La legge regionale della Campania n. 1 del 2009 reca le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria - Anno 2009).

L'articolo 12 della legge regionale, rubricato 'Azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul territorio regionale', dispone:

'1. Al fine di favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate sono agevolabili, con lo strumento del credito di imposta, le assunzioni di persone che abbiano avuto residenza anagrafica in Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza dei fondi strutturali comunitari, non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unita' produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza;

b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unita' produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza.

  1. Annualmente una quota dei fondi destinati al finanziamento del credito di imposta regionale per gli investimenti e' destinata ai soggetti di cui all'articolo 2 del reg. 28 novembre 2007, n. 5, di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania, il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da soggetti con residenza storica di almeno dieci anni in Regione Campania ed in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza e che risultino non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unita' produttive;

b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unita' produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza'.

L'articolo 25, intitolato 'Misure di contenimento della spesa sanitaria', al comma 2, stabilisce:

'Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie...

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