N. 150 ORDINANZA 4 - 8 maggio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 32, comma 26, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promosso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nei procedimenti riuniti relativi a M. E. ed altri, con ordinanza del 21 agosto 2008, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che con ordinanza del 21 agosto 2008, pervenuta a questa Corte il 5 novembre 2008 (reg. ord. n. 378 del 2008), il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 26, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione agli artt. 3, 24, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l) e terzo comma, e 119 della Costituzione, nella parte in cui prevedrebbe, 'secondo il diritto vivente', che nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e' possibile ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi 'di minore rilevanza';

che il rimettente premette di avere riunito centoquaranta analoghi procedimenti, aventi ad oggetto l'esecuzione dell'ordine di demolizione di opere abusive pronunciato insieme con la condanna penale conseguente alla realizzazione di tali opere;

che, in riferimento a queste ultime, e' stata presentata domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, ed e' stata corrisposta la relativa oblazione, sicche' nei giudizi a quibus i condannati domandano la revoca dell'ordine di demolizione, o, quantomeno, la sua sospensione in attesa che si perfezioni il procedimento di condono edilizio;

che le opere sorgono su area soggetta al vincolo di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985;

che, a parere del rimettente, 'il diritto vivente' formatosi con riguardo alla disposizione impugnata prevede...

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