Sentenza nº 126 da Constitutional Court (Italy), 01 Luglio 2015

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione01 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 126

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell’art. 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promosso dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria nel procedimento vertente tra R.G. e l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) ed altri con ordinanza dell’11 aprile 2013, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di costituzione dell’INPS, nella qualità di successore ex lege dell’INPDAP, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Dario Marinuzzi per l’INPS, nella qualità di successore ex lege dell’INPDAP e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’11 aprile 2013, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2013, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui richiede, per la maturazione del diritto all’indennità di buonuscita, almeno un anno d’iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, e dell’art. 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), nella parte in cui subordina il sorgere del diritto all’indennità di fine rapporto alla prestazione di almeno un anno di servizio continuativo.

    Il giudice a quo prospetta la violazione dei princípi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione, di disponibilità dei mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia, in quanto la normativa censurata pregiudica i diritti retributivi e previdenziali dei supplenti nominati con incarico infrannuale e ne discrimina arbitrariamente il trattamento rispetto a quello dei supplenti con nomina annuale.

    Il giudice amministrativo premette di dover decidere la controversia promossa da R.G., che ha chiesto all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) il riconoscimento del diritto all’indennità di buonuscita, per il periodo in cui è stata iscritta al “Fondo opera di previdenza” (nove anni, tre mesi, tre giorni), e ha chiesto all’amministrazione scolastica, per i periodi restanti, il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto.

    A sostegno di tali pretese, la ricorrente ha dedotto di essere stata collocata in quiescenza il primo settembre 1998, senza mai essere stata immessa in ruolo e dopo avere insegnato musica presso le scuole statali dal primo gennaio 1960 sino al 30 marzo 1973 e dal 20 settembre 1977 fino all’anno scolastico 1997/1998.

    La controversia, radicata innanzi al giudice amministrativo, prende le mosse dal diniego che l’ufficio provinciale INPDAP di Perugia, il 26 ottobre 1998, e il Provveditorato agli studi di Perugia, il 23 agosto 1999, hanno opposto alla richiesta della ricorrente di vedersi computare, ai fini dell’indennità di buonuscita, alcuni periodi in cui il Provveditorato aveva omesso d’iscriverla al “Fondo opera di previdenza”.

    L’INPDAP ha motivato il diniego con il rilievo che, solo per il periodo 10 settembre 1990-9 settembre 1991, la ricorrente avesse diritto all’iscrizione al Fondo e che, nondimeno, per tale periodo, il diritto, già maturato il 10 settembre 1991, fosse prescritto in base all’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973.

    Il Provveditorato, dal canto suo, ha evidenziato che difetta il presupposto dell’anno di servizio continuativo, indispensabile per il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto, e che non possono essere valutati i servizi computati e/o riscattati per il trattamento di quiescenza e quelli che abbiano comportato l’iscrizione al Fondo di previdenza ex lege.

    Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente puntualizza che le disposizioni impugnate, nel condizionare il diritto all’indennità di buonuscita e all’indennità di fine rapporto, rispettivamente, ad un anno d’iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e alla prestazione di un anno di servizio continuativo, si riverberano sulla fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente.

    Il giudice rimettente ricorda che, della questione di legittimità costituzionale, la Corte è stata già investita, dichiarandola manifestamente inammissibile con ordinanza n. 99 del 2011.

    Tale pronuncia d’inammissibilità – argomenta il giudice a quo – non sarebbe d’ostacolo alla riproposizione della questione, sulla scorta di diverse e più convincenti argomentazioni.

    Tali argomentazioni, in punto di non manifesta infondatezza, vertono sulla natura...

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