Sentenza nº 124 da Constitutional Court (Italy), 01 Luglio 2015

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione01 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 124

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 36, lettere c), d) ed e), 44, lettera a), 51, 127, lettere b) e c), 140 e 183, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 7 maggio 2013, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 4 luglio 2013, depositato in cancelleria l’11 luglio 2013 ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 12 maggio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. – Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale di talune disposizioni della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)».

    È stato, in particolare, denunciato l’art. 1, in relazione ai seguenti commi:

    1) 127, lettere b) e c), sulla destinazione alla Regione di un indennizzo per i casi di utilizzazione di beni del demanio marittimo senza titolo ovvero in modo da questo difforme, per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettere l) ed e) e 119, secondo comma, della Costituzione;

    2) 140, che attribuirebbe all’autorità regionale competente in materia di VIA un potere discrezionale sanzionatorio (sospensione dei lavori) in quelle stesse ipotesi (mancanza della verifica di assoggettabilità o di valutazione o di difformità sostanziali dal provvedimento finale) che la disciplina statale (comma 4 dell’art. 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale») sanziona con l’obbligo della sospensione dei lavori, per dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

    3) 183, sulla revisione dei prezzi contrattuali per l’acquisto di beni e servizi alla stregua dei parametri utilizzati dalla CONSIP, per contrasto con l’art. 117, terzo comma Cost., nella parte in cui tale adeguamento è differito alla data di scadenza dei contratti in essere;

    4) 36, lettere c), d) ed e) – relativamente, quanto a quest’ultima, alla verifica dei requisiti per l’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie private da parte delle commissioni locali − alla cui impugnativa il ricorrente ha successivamente rinunciato con atto depositato il 21 aprile 2015;

    5) 36, lettera e), nella parte, esclusa dalla rinunzia di cui sopra, relativa alla decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie della Regione «In caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica del possesso dei requisiti […] per l’accreditamento istituzionale», che violerebbe l’art. 117, terzo comma Cost., in relazione all’art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

    6) 44, lettera a), prevedente l’adozione di un regolamento regionale per l’organizzazione dell’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), quale struttura tecnica di supporto all’attività della Giunta e del Consiglio regionali in materia sanitaria, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost.;

    7) 51, sul finanziamento delle attività assistenziali del Centro di ricerca di ingegneria genetica – Biotecnologie avanzate società consortile srl (CEINGE), non ancora accreditato, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

  2. − Si è costituita la Regione Campania contestando la fondatezza, in ogni sua parte, della impugnativa dello Stato e, preliminarmente, eccependone l’inammissibilità per tardività quanto, in particolare, alla denuncia che, «pur essendo formalmente rivolta contro l’art. 1, comma 127, lettere b) e c), della legge regionale n. 5 del 2013, di modifica dell’art. 12 della legge regionale n. 1 del 2012, in realtà colpisce tale ultima norma in parti che non sono state toccate dalle modifiche apportate dalla legge regionale n. 5 del 2013».

  3. − Nelle more del giudizio, la Regione Campania ha adottato la legge 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo − collegato alla legge di stabilità regionale 2014), il cui art. 1, al comma 173, abroga l’art. 1, comma 183, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, oggetto della presente impugnativa.

    Considerato in diritto

    Con ricorso, resistito dalla Regione Campania, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato − per denunciato contrasto con gli artt. 117, comma secondo, lettere c), l), ed s), e comma terzo; 118; 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione – la legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)», relativamente all’art. 1, e con riguardo, nell’ordine, ai suoi commi 127, lettere b) e c); 140; 183; 36, lettere c), d) ed e); 44, lettera a), e 51.

  4. – La disposizione di cui al comma 127, lettere b) e c), della legge in esame – modificativa di quella di cui all’art. 12, comma 2, della precedente legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania − Legge finanziaria 2012) – prevede la destinazione alla Regione di un indennizzo, variamente parametrato in relazione ai casi di utilizzazione di beni del demanio marittimo senza titolo ovvero in modo da questo difforme.

    Il ricorrente denuncia, al riguardo, la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere l) ed e), e 119, secondo comma, Cost., sul rilievo che l’indennizzo anzidetto rappresenti «una duplicazione dell’indennizzo dovuto allo Stato» ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con...

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