Sentenza nº 119 da Constitutional Court (Italy), 25 Giugno 2015

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione25 Giugno 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 119

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’ASGI − Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, e APN – Avvocati per niente ONLUS, con ordinanza del 1° ottobre 2014, iscritta al n. 222 del registro ordinanze del 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 1° ottobre 2014, le sezioni unite civili della Corte di cassazione, hanno sollevato − in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione − questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui − prevedendo il requisito della cittadinanza italiana − esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile.

  2. − La Corte di cassazione premette che la questione di legittimità costituzionale è sorta nell’ambito di un giudizio promosso, ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), da un cittadino pachistano, unitamente all’ASGI − Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, e all’APN − Avvocati per niente ONLUS, per denunciare la natura discriminatoria del bando, pubblicato il 20 settembre 2011, per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile. L’art. 3 di tale bando, in applicazione della disposizione censurata, richiede − tra i requisiti e le condizioni di ammissione − il possesso della cittadinanza italiana.

    La natura discriminatoria di tale art. 3 è stata dichiarata dal Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, con ordinanza del 12 gennaio 2012, con la quale è stato, inoltre, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di sospendere le procedure di selezione e di modificare il bando, consentendo l’accesso anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

    Il giudice a quo riferisce di essere, quindi, investito della decisione in ordine al ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione avverso la citata ordinanza del Tribunale di Milano.

    Ciò premesso, le sezioni unite rilevano che il successivo acquisto della cittadinanza italiana da parte del ricorrente e l’integrale svolgimento degli effetti del bando hanno determinato la sopravvenuta perdita di ogni utilità derivabile alle parti dall’accoglimento o dal rigetto del ricorso. Inoltre, con la prestazione del servizio civile da parte dei volontari selezionati, la vicenda concreta appare del tutto esaurita, né vi sarebbe spazio per l’accertamento dell’illegittimità del bando a fini risarcitori, non avendo i ricorrenti avanzato domanda in tal senso.

    La Corte di cassazione ritiene quindi che in tale contesto siano venute meno le condizioni per pronunciare sul ricorso, il quale appare destinato alla definizione con una sentenza, in rito, di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

    2.1.− Nondimeno, ad avviso delle sezioni unite, l’inammissibilità del ricorso, nonché la particolare importanza del thema decidendum, giustificano una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., con l’enunciazione − nell’esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione − del principio di diritto nell’interesse della legge sulla questione trattata nella causa di merito.

    La particolare importanza della questione, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., viene desunta, oltre che dall’esistenza di un contrasto tra i giudici di merito, dalla novità della questione per la giurisprudenza della Corte di cassazione, quale organo chiamato ad assicurare l’esatta osservanza della legge, la sua uniforme interpretazione e l’unità del diritto oggettivo nazionale, e quindi a garantire certezza del diritto ed eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

    Ad avviso del giudice a quo, l’esercizio di tali funzioni sarebbe ancor più rilevante nel caso in esame, in quanto la mancanza di un principio di diritto investe un settore nevralgico della vita sociale, nel quale sono coinvolti numerosi giovani, operatori ed enti e vengono in gioco i diritti fondamentali della persona nell’ambito del rapporto con gli altri.

    Viene, inoltre, sottolineata l’esigenza di una risposta chiarificatrice in funzione nomofilattica, tenuto conto dell’attitudine della questione in esame a ripresentarsi in casi futuri, nei nuovi bandi per il servizio civile nazionale che l’amministrazione intenda pubblicare, come sarebbe dimostrato proprio dall’esperienza successiva, ed in particolare dalla correzione, da parte dell’amministrazione, del successivo bando del 4 ottobre 2013, con riapertura dei termini in favore degli stranieri titolari di permesso di soggiorno, ma con riserva dell’esito del relativo giudizio.

    2.2.− La Corte di cassazione esclude la possibilità di risolvere la questione attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata. Il dettato normativo dell’art. 3...

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