Ordinanza nº 122 da Constitutional Court (Italy), 25 Giugno 2015

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione25 Giugno 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 122

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nel procedimento vertente tra N.B. e l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Milano 1, con ordinanza del 23 gennaio 2009, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di costituzione di N.B., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 27 maggio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato Gianni Marongiu per N.B. e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 23 gennaio 2009, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale);

che il giudice a quo, chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta principale relativa ad una successione ereditaria regolata, ratione temporis, dall’art. 7 del d.lgs. n. 346 del 1990, ravvisa la violazione dell’art. 3 Cost. nella previsione − per gli eredi o legatari cosiddetti “indiretti”, non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto − del cumulo dell’imposta sull’asse globale (riferita all’intero patrimonio del de cuius) con l’imposta dovuta sulle singole quote (riferita al trasferimento di ricchezza conseguito dagli eredi o legatari);

che, ad avviso del rimettente, tale compresenza di due imposte successorie a carico del medesimo contribuente determinerebbe − a fronte di un unico presupposto impositivo, rappresentato dall’incremento patrimoniale realizzato dall’erede – la duplicazione delle basi imponibili, l’una riferita al valore globale netto dell’asse ereditario (art. 7, comma 1), posta a carico di tutti gli eredi e legatari, e l’altra al valore dell’eredità o delle quote di essa (art. 7, comma 2), posta a carico solo di alcuni di essi;

che tale modulazione dell’imposta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT