Sentenza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 18 Giugno 2015

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione18 Giugno 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 114

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), promosso dalla Corte d’appello di Trieste nel procedimento vertente tra O. S. e l’INPS con ordinanza del 17 ottobre 2013, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 aprile 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 17 ottobre 2013, la Corte d’appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), «nella parte in cui essa, in base all’interpretazione datane in primo grado e più corretta, vieta il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei casi […] di prosecuzione dell’attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori a tremila euro annui», in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

  2. – La Corte rimettente premette in fatto di essere stata adìta per la riforma della sentenza 24 settembre 2010, n. 142, con la quale il Tribunale ordinario di Udine aveva accolto solo in parte la domanda, posta in via subordinata, di restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione volontaria dalla ricorrente in primo grado. Quest’ultima – precisa la Corte rimettente – si era rivolta al giudice di primo grado, esponendo quanto segue: di avere svolto attività di lavoro subordinato dal 1° settembre 1967 sino al giorno 11 agosto 2000 e di avere così maturato una contribuzione pari a 1699 settimane utili ai fini pensionistici, nonché di avere provveduto a versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a seguito di autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione, fino a tutto il mese di marzo dell’anno 2004, la somma di 24.355,80 euro, sì da raggiungere un numero totale di 1829 settimane utili ai fini della pensione; di avere intrapreso, negli anni dal 2003 al marzo 2005, un’attività di lavoro saltuario come promotrice commerciale solo nei fine settimana, versando i contributi nella gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con iscrizione avvenuta nell’ottobre 2002; di aver ottenuto, nell’aprile 2005, la pensione, a seguito della maturazione dell’anzianità contributiva per effetto del cumulo fra contributi per lavoro dipendente e contributi volontari; di avere richiesto, nel giugno 2007, la pensione supplementare per il lavoro svolto come promotrice dal 2003 al 2005; di avere dapprima ricevuto segnalazione dall’INPS, nell’ottobre 2008, della circostanza che la doppia contribuzione dalla predetta effettuata nel periodo 2003-2005 (a titolo di contribuzione volontaria e di gestione separata) non era consentita dall’art. 6 del d.lgs. n. 184 del 1997, e poi di aver subìto la revoca della pensione di anzianità in essere per avvenuto annullamento della contribuzione volontaria, con conseguente accertamento della sussistenza di un indebito di 82.502,96 euro per i ratei di pensione a lei pagati dall’aprile 2005 all’ottobre 2008.

    La Corte rimettente prosegue ricordando che, sulla base delle richiamate premesse, la ricorrente chiedeva al giudice di primo grado di accertare il suo diritto a proseguire nella contribuzione volontaria nel periodo 2003-2005, di annullare il provvedimento di revoca della pensione di anzianità di cui aveva goduto sino al mese di ottobre 2008 e, in subordine, di condannare l’INPS a restituire le somme pagate...

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